COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SPORTING 2000 SINISCOLA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n°42 del 04.05.2007. Gara Sporting 2000 Siniscola / Orani del 29.04.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SPORTING 2000 SINISCOLA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n°42 del 04.05.2007. Gara Sporting 2000 Siniscola / Orani del 29.04.2007. La società Sporting 2000 Siniscola ha proposto reclamo avverso la squalifica fino al 28.02.2008 inflitta al giocatore Carzedda Michele, e ne ha domandato una adeguata riduzione. La Commissione rileva che il reclamo non risulta pervenuto entro i termini stabiliti dal C.U. n° 35 del 15.03.2007 ( vale a dire, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della sanzione, avvenuta in data 04.05.2007 col C.U. n° 42). Il che rende il reclamo inammissibile, ai sensi degli art.li 34 e 29 n°5 e n° 9 del C.G.S.. Per tali motivi la Commissione dichiara il reclamo inammissibile. Dispone l’addebito della tassa.
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