COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SACRA FAMIGLIA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso il risultato della gara Sacra Famiglia / Estudiantes del 29.04.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SACRA FAMIGLIA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso il risultato della gara Sacra Famiglia / Estudiantes del 29.04.2007. La Pol. Sacra Famiglia ha preannunciato recalmo, con fax del 30 aprile, chiedendo sia inflitta alla società Estudiantes la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, per essersi resa responsabile di aver fatto partecipare, alla stessa, il giocatore Sanna Cristian in posizione irregolare in quanto tesserato per altra società. Successivamente, con fax in pari data, delle ore 18,36, la Pol. Sacra Famiglia ha revocato il preavviso in quanto le condizioni del ricorso erano venute meno. La Commissione, - accertato che la reclamante ha provveduto a trasmettere alla controparte copia del reclamo a mezzo lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al reclamo proposto; - preso atto che la società Estudiantes non ha fatto pervenire controdeduzioni al riguardo; - visti gli atti ufficiali depositati presso il Comitato Regionale; - rilevato che il calciatore Sanna Cristian nato il 13.06.1987 risulta tesserato dal 24.03.2007 per la società Estudiantes e che pertanto si trovava in posizione regolare ed aveva diritto di partecipare alla gara per cui si procede; - rilevato che la rinuncia al reclamo “non ha effetto per i procedimenti che riguardano la posizione irregolare dei calciatori” (art.29, comma 12 del C.G.S). DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla Pol. Sacra Famiglia e dispone l’addebito della tassa reclamo.
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