COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ICHNOS ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C1” ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 02.05.2007. Gara Atletico Trexenta / Ichnos Sassari del 28.04.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ICHNOS ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C1” ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 02.05.2007. Gara Atletico Trexenta / Ichnos Sassari del 28.04.2007. La società Ichnos Sassari ha presentato rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale alla stessa veniva inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 a favore della società Atletico Trexenta per avere schierato in campo il giocatore Motta Carlos Eduardo, che non avrebbe avuto titolo a partecipare alla partita perché non tesserato. La società controparte non ha presentato controdeduzioni. La società reclamante rileva di avere inviato al Comitato Regionale della F.I.G.C: la richiesta di tesseramento del calciatore Motta in data 20.04.2007 nella totale convinzione di essere nei termini, per avere avuto esplicita assicurazione in proposito da parte del personale del Comitato Provinciale di Sassari. La Commissione ritiene che le argomentazioni della società Ichnos siano del tutto prive di fondamento. Infatti l’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F. stabilisce esplicitamente che i calciatori sono tesserati entro il 31 marzo di ogni anno e che tale termine può essere derogato solo per i giocatori “giovani”, “giovani dilettanti” e “ giovani di serie”. Inoltre il Comunicato Ufficiale n° 182/A della F.I.G.C., pubblicato a Roma il 31.03.2006, e il C.U. n° 36 della Delegazione regionale del Calcio a Cinque pubblicato il 13 maggio 2006, ribadiscono per la stagione sportiva in corso, il termine del 31.03.2007 per il tesseramento dei calciatori “ non professionisti”, quale è il Motta. Quindi correttamente l’Ufficio Tesseramento non ha accettato la richiesta di tesseramento del suddetto calciatore, in quanto inviata dall’A.S. Ichnos Calcetto Sassari oltre il termine di scadenza. La Commissione, pertanto, ritenuto che effettivamente il Motta non aveva titolo a partecipare alla gara indicata in epigrafe, RIGETTA il reclamo proposto dalla società Ichnos. Dispone l’addebito della tassa.
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