COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI (CT) – (Avverso squalifica calciatore Calogero Massimo per 4 gare – GARA S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI – A.S.D. MELILLESE del 7.01.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE ‘’F’’) – C.U. n. 32 del 10.01.2007 – Proc. n. 142/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI (CT) – (Avverso squalifica calciatore Calogero Massimo per 4 gare – GARA S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI – A.S.D. MELILLESE del 7.01.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE ‘’F’’) – C.U. n. 32 del 10.01.2007 – Proc. n. 142/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato adducendo che lo stesso è stato provocato ‘’anche pesantemente’’ e che, peraltro, stava per essere aggredito da un altro calciatore della Melillese, che è stato poi espulso; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Le argomentazioni contenute nei motivi di gravame non appaiono conducenti perché non trovano conferma e sono smentiti dalle risultanze di gara; Ed invero, dal rapporto di gara non risulta che il calciatore sia stato provocato, mentre la tentata aggressione del calciatore della Melillese è avvenuto in un momento antecedente l’atto violento e censurabile posto in essere dal giocatore squalificato; Tuttavia, rileva questo Commissione che, come anche sostenuto nei motivi di appello, non si evince che il giocatore avversario abbia subito conseguenze fisiche rilevanti dal gesto oggi in esame; Sicchè, questa Decidente ritiene eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che riduce come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Calogero Massimo a tre giornate; Senza addebito di tassa non versata.
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