COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007-2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. RECLAMO A.C.D. S.MARTINO B.A. Avverso regolarità gara Castelnuovosandrà – S.Martino B.A. del 2/9/2007 – Coppa Italia Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007-2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. RECLAMO A.C.D. S.MARTINO B.A. Avverso regolarità gara Castelnuovosandrà – S.Martino B.A. del 2/9/2007 – Coppa Italia Dilettanti L’A.C.D. S.Martino B.A. ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione nelle fila della Società Castelnuovosandrà, del giocatore Righetto Devid perché in posizione irregolare sotto il profilo del tesseramento. la Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini, presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dalle quali é risultato : - che il giocatore Righetto Devid, alla data del 2/9/2007 non appare tesserato a favore del Castelnuovosandrà, - che alla stessa data del 2/9/2007 il predetto giocatore è ancora vincolato ad altra Società, accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del giocatore Righetto Devid alla partita oggetto del reclamo; constatato infine, che l’A.S.D. Casstelnuovosandrà non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C.D. S.Martino B.A.; • di porre a carico dell’A.S.D. Castelnuovosandrà il disposto di cui all’art. 17, 5° comma del C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata come segue : Castelnuovosandrà – S.Martino B.A. 0 - 3; • di infliggere a carico dell’ A.S.D. Castelnuovosandrà la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non è stata versata
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