COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RICORSO A.C. TREGNAGO ASD Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 46 del 20/2/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Ankrah Tettey – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RICORSO A.C. TREGNAGO ASD Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 46 del 20/2/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Ankrah Tettey – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Tregnago ASD ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato del C.R. Veneto n. 46 del 20/2/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Ankrah Tettey “per offese e minacce rivolte ai tifosi avversari al termine della gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’A.C. Tregnago ASD, ove viene evidenziato che il comportamento del calciatore di cui trattasi é stato tenuto nei confronti di un sostenitore della propria e non già verso sostenitori della squadra avversaria; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato il rapporto di gara; considerato che, a prescindere dai destinatari delle offese e minacce, il comportamento di cui trattasi deve ritenersi comunque sanzionabile; ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione al fatto contestato, tenuto anche conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (v. art. 35, comma 1.1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Tegnago ASD; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Ankrah Tettey. • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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