COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED CEPAGATTI FUTSAL AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.S.D. UNITED CEPAGATTI FUTSAL / PRO CALCETTO AVEZZANO DISPUTATA IL 9/02/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C1”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED CEPAGATTI FUTSAL AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.S.D. UNITED CEPAGATTI FUTSAL / PRO CALCETTO AVEZZANO DISPUTATA IL 9/02/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C1”. Con reclamo ritualmente proposto, la Società A.S.D. United Cepagatti ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Calcetto Avezzano per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Santos Wallace Barbosa che non aveva titolo a parteciparvi in quanto non tesserato. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni, con le quali ha eccepito l’inammissibilità del reclamo sia per mancanza del relativo preannuncio, violando, in tal modo il disposto dell’art. 29, commi 2, 3, 5, 7, nonché dell’art. 43, comma 1 – 3 C.G.S., sia per violazione dell’art. 33, comma 5. Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti in possesso del Comitato che il calciatore Santos Wallace Barbosa non risulta tesserato con la società Pro Calcetto Avezzano, visto inoltre che la richiesta di tesseramento è stata sospesa dall’Ufficio Tesseramento F.I.G.C., come si rileva dalla nota del 21/01/08, con la conseguenza che la sua partecipazione alla gara oggetto di reclamo deve ritenersi irregolare. Quanto alle eccezioni di inammissibilità proposte dalla Pro Calcetto Avezzano, le stesse le stesse non possono essere accolte apparendo inconferenti ed infondate, visto che la procedura dinanzi alle Commissioni territoriali non prevede il preavviso contemplato, invece, per l’analoga procedura dinanzi al G.S. e che il reclamo proposto dalla Società A.S.D. United Cepagatti regolarmente sottoscritto e motivato è stato ritualmente trasmesso a questa Commissione e contestualmente inviato per conoscenza alla controparte, come previsto dalla normativa di riferimento. Deve, pertanto, essere applicata alla stessa società la sanzione della perdita della gara nonché le conseguenti sanzioni di natura economica e personale nei confronti del dirigente accompagnatore, sanzioni che vengono aggravate per la recidiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di infliggere alla Società Pro Calcetto Avezzano le seguenti sanzioni: perdita della gara A.S.D. United Cepagatti / Pro Calcetto Avezzano con il punteggio di 6 a 0; ammenda di € 300,00; inibizione al dirigente Cosimo Claudio fino al 30/06/2008. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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