F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 05/03/08 (158) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ POL. BADIA AGNANO (penalizzazione di 20 punti da decurtarsi nella stagione sportiva 2007-2008) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008) (139) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. BADIA AGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 20 PUNTI DA DECURTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007-2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008) (137) – APPELLO DEL TESSERATO MARCO STOPPONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008) (138) – APPELLO DEL CALCIATORE ALESSANDRO PERUZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 05/03/08 (158) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ POL. BADIA AGNANO (penalizzazione di 20 punti da decurtarsi nella stagione sportiva 2007-2008) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008) (139) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. BADIA AGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 20 PUNTI DA DECURTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007-2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008) (137) – APPELLO DEL TESSERATO MARCO STOPPONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008) (138) – APPELLO DEL CALCIATORE ALESSANDRO PERUZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008) Con lettera del 20/5/06 il Presidente del Camucia Calcio Accioli Alessandro denunciava un tentativo di illecito sportivo asseritamente operato dal Presidente del Badia Agnano Stopponi Marco per il tramite di altro tesserato, Peruzzi Alessandro nei confronti del portiere del Camucia Calcio, Mariotti Alessandro. Al termine delle necessarie indagini il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, Stopponi Marco, Peruzzi Alessandro e la soc. Polisportiva Badia Agnano per rispondere i primi 2 delle violazioni di cui agli articoli 7, commi 1 e 2 (art. 6, commi 1,2 e 3 e 4 del Codice in vigore all’epoca dei fatti) in relazione all’illecito sportivo sopra indicato e di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) del vigente Codice di Giustizia Sportiva; la società Badia Agnano per responsabilità diretta e presunta ai sensi dell’art. 4, comma 1 e art. 7 commi 3 e 4, del vigente CGS (art. 2, comma 4 e 6 commi 3 e 4 del Codice in vigore all’epoca dei fatti) per le violazioni ascrivibili al suo presidente ed al calciatore Alessandro Peruzzi. Con decisione 21.12.2007 pubblicata con C.U. n. 28 del 3/1/2008 la CD Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, ritenuta la responsabilità degli incolpati per tutti i fatti contestati, applicava loro le seguenti sanzioni: al tesserato Stopponi Marco 3 anni di inibizione; al calciatore Peruzzi Alessandro, 3 anni di squalifica, alla società Badia Agnano 20 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2007-2008. Avverso tale decisione proponevano appello alla CD Nazionale sia tutti gli incolpati che la Procura Federale. Stopponi Marco si protestava innocente e lamentava l’erronea valutazione delle risultanze processuali e, comunque, l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine agli elementi probatori. Chiedeva quindi il pieno proscioglimento o, in subordine, attesa la natura indiziaria del procedimento, la riduzione in via equitativa della sanzione applicata. Peruzzi Alessandro si protestava anche lui estraneo ai fatti contestati lamentando la loro erronea ricostruzione, l’erronea valutazione delle prove, l’erronea applicazione delle norme di diritto e l’illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata. Chiedeva quindi il proscioglimento; in via istruttoria chiedeva alla CD Nazionale di escutere nuovamente il teste Mariotti Alessandro, disponendo se del caso confronto col Peruzzi. La Polisportiva Badia Agnano denunciava l’erronea valutazione delle risultanze del procedimento disciplinare, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione e, comunque la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 4 comma 5 CGS sul punto della responsabilità presunta. Chiedeva quindi la revoca della sanzione applicata alla società o, in subordine, la sua riduzione stante la natura indiziaria degli elementi raccolti e la presunta scarsa rilevanza della condotta contestata sul piano degli effetti concreti. Anche la Procura Federale impugnava la decisione della CD Territoriale del Comitato Regionale Toscana in relazione all’entità della sanzione inflitta alla Badia Agnano. Rilevava la Procura che in caso di responsabilità diretta di una società in un illecito sportivo, alla luce dell’art. 6 comma 3 CGS vigente all’epoca dei fatti e trasfuso nell’art. 7 comma 3, la pena minima edittale è quella della esclusione del campionato di competenza, già richiesta dal rappresentante della Procura alla CD Territoriale. All’udienza del 28.2.2008 i tre appelli avverso la medesima decisione sono stati riuniti ed il rappresentante della Procura Federale avv. Avagliano ed i difensori degli incolpati hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi appelli. Passando ai fatti oggetto del presente procedimento, dagli accertamenti compiuti dall’ufficio indagini risulta che il Presidente Accioli, sentito il giorno 8 luglio 2006, ha confermato integralmente quanto esposto nella sua denuncia del 20 maggio 2006. In sintesi, il Presidente Accioli ha ribadito che nella settimana prima della partita Camicia Calcio – Badia Agnano, valida per i play-off del Campionato Provinciale Dilettante di Terza Categoria, girone A, un suo calciatore Alessandro Mariotti, era stato più volte contattato telefonicamente sulla propria utenza cellulare, dal calciatore Alessandro Peruzzi, suo amico ed ex compagno di squadra in una formazione dilettanti in stagioni calcistiche precedenti. Il Presidente Accioli, una volta informato dal proprio tesserato circa il contenuto della telefonata del Peruzzi suggeriva al Mariotti, di registrare eventuali nuovi contatti telefonici riferibili alla richiesta di accordo. In sede di audizione, il Presidente Accioli ha consegnato all’ufficio Indagini un CD audio, a suo dire contenente la registrazione della seconda telefonata ricevuta dal Mariotti ma la registrazione risultava non intelligibile. Per quanto riferito dall’Accioli, il Peruzzi, parlando in nome e per conto del Presidente della società Badia-Agnano, avrebbe offerto al Mariotti l’importo di euro 2.000,00, affinché lo stesso, quale portiere della squadra Camucia Calcio, acconsentisse illecitamente di subire delle reti durante la partita valida per i play-off, Camucia Calcio – Badia Agnano del 21 maggio 2006. Convocato presso la sede della società di appartenenza, in data 8 luglio 2006, il calciatore Alessandro Mariotti, ribadiva tutto quanto già riferito dal suo Presidente Accioli. In particolare il Mariotti dichiarava che il giorno 15 maggio 2006, intorno alle ore 22:45, aveva ricevuto una telefonata sulla sua utenza cellulare dal Peruzzi, che non sentiva da oltre un anno e mezzo e che conosceva perché era stato suo compagno di squadra nel Cortona Camucia, nella quale entrambi avevano militato nella stagione calcistica 2003-2004. Il Mariotti riferiva che nel corso della prima telefonata il Peruzzi gli aveva chiesto chiarimenti sulla volontà del Camucia Calcio, di vincere la partita di ritorno dei play-off da disputarsi la successiva domenica 21 maggio 2006. Il Peruzzi, secondo il Mariotti, nel prosieguo della telefonata aveva affermato di chiamare in quanto amico del Presidente del Badia Agnano, il quale voleva sapere se ai giocatori del Camucia Calcio potesse interessare di perdere la partita. Sentita la sua risposta negativa, il Peruzzi dichiarava, di non aver bisogno di una immediata accettazione ma di attenderla dopo che si fosse confrontato con il resto della squadra del Camucia Calcio. Il Mariotti riferiva poi che il giorno successivo aveva informato dell’accaduto il Presidente Accioli, il quale, immediatamente lo consigliava di registrare eventuali nuove telefonate relative a proposte di accordi sulla partita della domenica successiva. Il venerdi 19 maggio 2006, due giorni prima della gara dei play-off, il Mariotti, veniva contattato per ben due volte dalla stessa utenza cellulare intestata al calciatore Peruzzi. Dopo non aver risposto alla telefonata delle 14:58, una volta munitosi di registratore, il Mariotti rispondeva e registrava la seconda telefonata proveniente dal Peruzzi. In questa seconda telefonata, a dire del Mariotti, il Peruzzi gli confidava di chiamare in nome del Presidente del Badia Agnano, il quale offriva 2.000,00 euro al fine di far vincere al Badia Agnano la partita dei play-off. Veniva quindi ascoltato il calciatore Peruzzi il quale confermava di conoscere il Presidente del Badia Agnano (che lui stesso identificava in Marco Stopponi) in quanto persona che frequentava lo stesso Bar del paese di Badia Agnano. Il Peruzzi, confermava altresì di conoscere il calciatore Alessandro Mariotti quale ex compagno di squadra del Cortona Camucia, formazione di dilettanti in cui aveva giocato. Il Peruzzi confermava anche di aver chiamato telefonicamente Alessandro Mariotti, proprio la settimana prima della partita tra il Badia Agnano e il Camucia Calcio del 21 maggio 2006, ma affermava di non poter ricordare se le telefonate fatte al Mariotti fossero state una o due. Secondo il Peruzzi, quella telefonata era stata solo un’occasione per sapere come stava il Mariotti oltrechè per chiedergli, in modo scherzoso, “come si dice tra i calciatori”, se come squadra il Camucia Calcio ambisse a salire di categoria. Il Peruzzi, sollecitato dal rappresentante dell’Ufficio Indagini, specificava di non aver mai avuto motivi di attrito con il Mariotti. Negava invece ogni addebito sul tentativo di illecito sportivo contestatogli. Il Peruzzi quindi ha negato sia di aver offerto soldi al Mariotti, in nome e per conto del Presidente del Badia Agnano Marco Stopponi, sia di aver parlato per telefono con il Presidente Stopponi, nella settimana precedente la partita valida per i play off tra il Camucia Calcio e il Badia Agnano, poi svoltasi regolarmente con la vittoria del Badia Agnano. L’Ufficio Indagini evidenziava che durante l’audizione del Peruzzi, lo stesso, pur smentendo ogni tentativo di illecito sportivo, confermava però di aver sentito il Mariotti per telefono e, senza che questo gli fosse stato chiesto, ricordava perfettamente la circostanza di averlo sentito proprio nella settimana prima della partita dei play off del 21 maggio 2005. Dalla relazione dell’Ufficio Indagini si evince che il collegamento tra la telefonata e la partita dei play-off era stato fatto spontaneamente dal Peruzzi e non era mai emerso prima. Il Presidente della Badia Agnano, Stopponi Marco, interrogato il 6/10/06 ammetteva di conoscere il calciatore Alessandro Peruzzi ma negava decisamente di avergli chiesto di offrire dei soldi al portiere del Camucia Calcio. In data 16 novembre 2006, Alessandro Peruzzi veniva nuovamente convocato dall’Ufficio Indagini, questa volta insieme al calciatore Alessandro Mariotti. Il Peruzzi, in presenza del Mariotti confermava la circostanza di averlo sentito telefonicamente prima della partita dei play-off del 21 maggio 2006. Diversamente dall’audizione del 2 ottobre 2006, il Peruzzi dichiarava che nel periodo antecedente ai fatti, in seguito ad un intervento chirurgico aveva avuto importanti problemi psicologici tali, da non consentirgli di ricordare esattamente il contenuto delle telefonate con il Mariotti. Sentito il Mariotti, presente all’audizione del Peruzzi, a sua volta presente alle dichiarazione del Mariotti, lo stesso confermava interamente quanto dichiarato nell’audizione del 8 luglio 2006, ossia di aver ricevuto due telefonate del Peruzzi, il quale, in nome del Presidente del Badia Agnano, gli offriva 2.000,00 euro, quale portiere del Camucia Calcio, al fine di far perdere la partita del 21 maggio 2006 alla sua squadra contro il Badia Agnano. Il Peruzzi nuovamente sentito sul punto, sempre alla presenza del Mariotti, confermavasoltanto la circostanza di aver parlato al telefono con il Mariotti prima della partita ma continuava a negare tutto il resto. Passando all’esame dei gravami proposti, va preliminarmente rigettata l’istanza istruttoria avanzata dal difensore del Peruzzi nell’atto di appello e reiterata in udienza. Il teste Mariotti è stato sentito sia dall’Ufficio Indagini che dalla CD Territoriale ed ha reso dichiarazioni sempre sostanzialmente chiare e coerenti. Non c’è quindi alcun motivo per escuterlo nuovamente. In ordine alle singole responsabilità la CD Nazionale ritiene che gli elementi a carico del Peruzzi assurgano al rango di vere e proprie prove e siano sufficienti ad affermarne la responsabilità. Il Mariotti ha riferito fatti da lui direttamente percepiti (le telefonate del Peruzzi) che realizzano di per sé l’illecito disciplinare contestato. Infatti il contenuto di entrambe le telefonate è tale da poter essere qualificato come atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara. Le dichiarazioni del Mariotti sono credibili, coerenti e logiche e sono supportate da numerosi riscontri oggettivi. In primo luogo il Peruzzi ha ammesso di aver effettivamente telefonato al Mariotti dopo circa un anno e mezzo che non lo sentiva. Spontaneamente e senza alcuna sollecitazione, ha collocato tale telefonata proprio pochi giorni prima dei play-off. Inoltre il Peruzzi ha ammesso di conoscere il Presidente del Badia Agnano (paese dove anche il Peruzzi abita) e lo ha indicato nello Stopponi. Infine nessuno degli incolpati ha saputo neppure ipotizzare un motivo per il quale il Mariotti avrebbe dovuto falsamente accusare il Peruzzi (che non era neppure tesserato per il Badia Agnano) di un illecito sportivo. E’ assolutamente priva di rilevanza la circostanza (peraltro non provata) che il Mariotti, di fronte al Peruzzi, avrebbe mostrato un certo imbarazzo, tenuto conto del fatto, certamente poco piacevole, che in seguito alle sue dichiarazioni il suo ex compagno di squadra avrebbe inevitabilmente subito gravi conseguenze disciplinari. Per quanto attiene lo Stopponi ci troviamo di fronte ad elementi solo indiziari, ma tali indizi sono gravi, molteplici e concordanti. Abbiamo già detto che il Peruzzi ha ammesso di conoscere lo Stopponi e del resto sarebbe stato veramente incredibile il contrario. E’ nozione di comune esperienza che in un piccolo paese come Badia Agnano i residenti si conoscano tutti tra loro. Del resto anche lo Stopponi ha dichiarato di conoscere il Peruzzi. Ed è stato proprio il Peruzzi ad indicare immediatamente il nome dello Stopponi allorché nel corso dell’audizione con l’Ufficio Indagini si fece riferimento al “Presidente” del Badia Agnano, superando così il dubbio di un possibile equivoco con altro soggetto, che ricopriva la medesima carica. Del resto se sono provate le telefonate del Peruzzi al Mariotti ed il loro contenuto, il corollario inevitabile è la credibilità anche dell’indicazione come mandante del “Presidente” del Badia Agnano, poi identificato nello Stopponi dallo stesso Peruzzi. Peraltro perché mai il Peruzzi avrebbe dovuto falsamente coinvolgere il Presidente del Badia Agnano nella vicenda? E chi più del Presidente della società avrebbe avuto interesse al buon esito dei play-off? A tal proposito è bene precisare che non corrisponde al vero che il Badia Agnano era già certo di conseguire un risultato positivo sul campo. Infatti non solo la prima partita con il Camucia era terminata in parità ma, come ricordato dal Presidente Accioli nelle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini in data 8.7.2006, in virtù della migliore posizione in classifica al termine del campionato, un ulteriore pareggio avrebbe qualificato il Camucia. Pertanto anche la responsabilità dello Stopponi deve ritenersi provata. Da ciò consegue che la soc. Badia Agnano risponde dell’illecito sportivo per responsabilità diretta del suo Presidente. Accertata la responsabilità di tutti gli incolpati va ora affrontato il problema delle sanzioni. Infatti tutti gli appellanti hanno impugnato la decisione della CD Territoriale anche in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In primo luogo va detto che questa CD Nazionale non condivide la tesi prospettata dalla difesa dello Stopponi secondo la quale “l’assenza di prove effettive” comporterebbe la possibilità di scendere al di sotto delle pene edittali. L’eventuale assenza di prove sufficienti comporterebbe il proscioglimento dell’incolpato. Ma se invece la CD Nazionale ritiene provata la responsabilità disciplinare non può far altro che applicare la normativa vigente, anche per quanto attiene l’entità della sanzione. L’art. 6 comma 5 CGS vigente all’epoca dei fatti e trasfuso nell’attuale (identico) art. 7 comma 5 prevede che la sanzione minima per i soggetti di cui all’art. 1 commi 1 e 5 CGS riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sia quella dell’inibizione o della squalifica per anni tre. Deve pertanto essere integralmente confermata la decisione della CDT per quanto attiene il Peruzzi e lo Stopponi. A diversa conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda l’AS Badia Agnano in relazione all’appello proposto dalla Procura. Infatti l’art. 6 comma 3 CGS vigente all’epoca dei fatti (trasfuso nell’art. 1 comma 3 dell’attuale CGS) in caso di responsabilità diretta della società per illecito sportivo, prevede che vengano applicate, a secondo della gravità, le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto in classifica o quella dell’esclusione del campionato di competenza. Ritiene questa CD Nazionale che nella fattispecie sanzione congrua sia quella della retrocessione all’ultimo posto in classifica ed in tal senso deve essere riformata la decisione della CD Territoriale. P.Q.M. in parziale accoglimento dell’appello proposto del Procuratore Federale infligge all’AS Badia Agnano la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica. Respinge per quant’altro tutti gli altri appelli e conferma nel resto l’impugnata decisione. Dispone l’incameramento delle tasse versate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it