• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 29/02/08
(161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (Presidente SS Lanciano Srl) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 7 COMMA 1 CGS (OGGI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 1) IN RELAZIONE AL CU n. 6/A DEL 3.5.2007 NONCHE’ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 CGS ALFREDO DI PAOLO (amministratore unico e legale rappresentante SS Lanciano Srl) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 7 COMMA 1 CGS (OGGI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 1) IN RELAZIONE AL CU n. 6/A DEL 3.5.2007 NONCHE’ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 85 PUNTO VI NOIF E DELLA SOCIETA’ SS LANCIANO Srl PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n. 2124/058pf07-08/SP/en del 15.1.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 34/CDN del 29/02/08
(161) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (Presidente SS Lanciano Srl) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 7 COMMA 1 CGS (OGGI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 1) IN RELAZIONE AL CU n. 6/A DEL 3.5.2007 NONCHE’ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 CGS ALFREDO DI PAOLO (amministratore unico e legale rappresentante SS Lanciano Srl) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 7 COMMA 1 CGS (OGGI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 1) IN RELAZIONE AL CU n. 6/A DEL 3.5.2007 NONCHE’ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 85 PUNTO VI NOIF E DELLA SOCIETA’ SS LANCIANO Srl PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n. 2124/058pf07-08/SP/en del 15.1.2008)
1) Il deferimento Con provvedimento del 15.1.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:
1) Di Stanislao Paolo, Presidente della SS Lanciano, per rispondere:
a) della violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi, rispettivamente, negli art. 1, comma 1, ed 8, comma 1, CGS in relazione al C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, allegato B, paragrafo IV;
b) della violazione di cui all’art. 1, comma 3, CGS, perchè, benché ritualmente convocato, non si è presentato al collaboratore della Procura federale per essere ascoltato in ordine al procedimento di cui sopra;
2) Di Paolo Alfredo, amministratore unico e legale rappresentante della S.S. Lanciano, per rispondere:
a) della violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfusi, rispettivamente, negli art. 1, comma 1, e 8, comma 1, CGS, in relazione al C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, allegato B, paragrafo IV;
b) della violazione dell’art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione all’art. 85, punto VI, NOIF e al C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, allegato B, paragrafo IV;
3) la società S.S. Lanciano s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, CGS, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, per le violazioni disciplinari ascrivibili al suo Presidente e al suo legale rappresentante.
2) Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, nelle quali si nega che le violazioni indicate dalla Procura federale siano state poste in essere. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima.
3) Il dibattimento
Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per Di Stanislao Paolo: inibizione per un anno;
- per Di Paolo Alfredo: inibizione per un anno e sei mesi;
- per S.S. Lanciano: penalizzazione di punti 9 da scontarsi nel campionato 2007/08.
Sono comparsi altresì il rappresentante della Società e i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate.
4) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, rileva che il deferimento è fondato per i seguenti motivi, formulati ai sensi dell’art. 34, comma 2, CGS. Dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale, nonché dalla documentazione in atti, risulta che alcuni giocatori della S.S. Lanciano hanno firmato la quietanza liberatoria degli emolumenti da percepire, nella stagione sportiva 2006/2007, senza aver ricevuto l’effettivo pagamento. Più specificamente, risulta che:
a) il calciatore Roberto Maurantonio non ha percepito gli emolumenti dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2007, nonché quelli dell’ulteriore periodo dal 1 luglio al 17 luglio 2007, mentre il calciatore Michele Lanzillotta non ha percepito gli emolumenti dei mesi di febbraio, marzo, aprile e luglio 2007, con la conseguenza che le quietanze liberatorie risultano palesemente non veritiere, in quanto i suddetti giocatori non hanno incassato le somme pattuite (tanto che il Maurantonio è stato costretto a rivolgersi al Collegio arbitrale della LNPS);
b) l’allenatore di base e preparatore dei portieri Colucci Massimiliano non ha ricevuto il compenso per l’attività da febbraio a giugno 2007;
c) il calciatore Sacilotto Luiz Gabriel non ha ricevuto il compenso per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2007 (tanto che è stato costretto a rivolgersi al Collegio arbitrale della LNPS);
d) il calciatore Figueroa Luca Emanuele non ha ricevuto il compenso per le mensilità da febbraio ad ottobre 2007 (tanto che è stato costretto a rivolgersi al Collegio arbitrale della LNPS);
6) il calciatore Improta Umberto non ha ricevuto il compenso per le mensilità di maggio e giugno 2007 (tanto che è stato costretto a rivolgersi al Collegio arbitrale della LNPS).
Va rilevato, peraltro, che la Società non ha prodotto alcun documento attestante l’effettivo incasso delle somme da parte dei citati calciatori (anzi, alcuni bonifici bancari risultano non onorati), che l'azionista di maggioranza della Società Patrizia Bernardi, a fronte dell’accertata mancata corresponsione degli emolumenti successiva alla liberatoria firmata il 30 aprile 2007 dai calciatori Ruiz Gabriel Filho Sacilotto e Roberto Maurantonio, non ha fornito alcuna spiegazione, che il Presidente della società Paolo Di Stanislao, benché ritualmente convocato, non si è presentato al collaboratore della Procura federale, né ha fornito alcuna giustificazione della sua assenza. Tali comportamenti, dei quali sono responsabili il Presidente e il legale rappresentante della Società, costituiscono illecito disciplinare perché sono in contrasto con quanto sancito dal C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, allegato B, paragrafo IV, il quale, per le società professionistiche, ha previsto che il pagamento degli emolumenti fino al mese di aprile 2007 compreso avrebbe dovuto essere effettuato entro il 27 giugno 2007, mentre quello delle mensilità relative ai mesi di maggio e giugno 2007 avrebbe dovuto essere effettuato entro 30 settembre 2007.
Le argomentazioni difensive degli incolpati non risultano fondate. A ben vedere, infatti, se è vero che sussistono agli atti le liberatorie firmate nonché gli ordini di bonofico, nessuna prova la difesa ha fornito sull’effettivo pagamento delle somme dovute. Alla responsabilità del Presidente nonché dell’amministratore unico e legale rappresentante segue quella della Società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, CGS, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1.
5) La determinazione delle sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni a carico della Società, ai sensi dell’allegato B al C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, la semplice inosservanza del termine del 27 giugno 2007 è sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2007/2008, mentre la semplice inosservanza delle prescrizioni riguardanti gli emolumenti di maggio e giugno 2007 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 18 del CGS. Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei deferiti, invece, trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 8 del CGS. Sanzioni eque, tenuto conto anche del comportamento dei deferiti e della necessità di graduare le sanzioni in relazione alla gravità della contestazione, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. In particolare, si ritengono sufficientemente afflittive per le violazioni di cui al capo a) del deferimento le sanzioni della penalizzazione di punti uno da scontarsi nel campionato 2007/08 e dell’ammenda di € 3.000,00 e per le violazioni di cui al capo b) del deferimento la sanzione della penalizzazione di punti uno da scontarsi nel campionato 2007/08.
6) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere:
- a Di Stanislao Paolo la sanzione dell’inibizione sino al 30 giugno 2008;
- a Di Paolo Alfredo la sanzione dell’inibizione sino al 31 agosto 2008;
- alla SS Lanciano Srl la sanzione della penalizzazione di due punti da scontarsi nel
Camponato 2007/2008 e dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).
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