F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 06/03/08 (135) – RECLAMO DELLA SOCIETA FUTSAL GIUGLIANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REDAS NAPOLI-FUTSAL GIUGLIANO DEL 6.10.2007 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania – C.U. n. 50 del 20.12.2007 – Campionato Calcio a Cinque Serie C).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 06/03/08
(135) - RECLAMO DELLA SOCIETA FUTSAL GIUGLIANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REDAS NAPOLI-FUTSAL GIUGLIANO DEL 6.10.2007
(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 50 del 20.12.2007 – Campionato Calcio a Cinque Serie C).
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Campania accoglieva il reclamo proposto dalla Società Redas Napoli BS avverso l’esito della gara Redas Napoli-Futsal Giugliano del 6.10.2007, valevole per il Campionato di Calcio a Cinque Serie C, per posizione irregolare del calciatore Antonio Ranucci nelle fila della Società Futsal Giugliano. Avverso tale provvedimento preannunciava reclamo la Società Futsal Giugliano Calcio a Cinque richiedendo copia degli atti (27.12.2007), cui non faceva seguire i motivi del reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi (3.1.2008), P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33 commi 8, e 12 CGS e dispone l’addebito della tassa non versata.
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