F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 06/03/08 (167) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASD GROTTA SOCCER AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MONTE TABURNO-GROTTA SOCCER DEL 18.11.2007 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania – C.U. n. 61 del 24.1.2008 – Campionato 1^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 06/03/08
(167) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASD GROTTA SOCCER AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MONTE TABURNO-GROTTA SOCCER DEL 18.11.2007
(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 61 del 24.1.2008 – Campionato 1^ Categoria).
La Società Grotta Soccer impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Campania, pubblicata sul C.U. n. 61 del 24 gennaio 2008, che ha respinto il reclamo della stessa società avverso la regolarità della gara del campionato di prima categoria Campoli Monte Taburno – Grotta Soccer del 18 novembre 2007. Deduce la ricorrente che a tale gara avevano partecipato quattro calciatori della società antagonista in posizione irregolare, in quanto essi, ancorché liberi dal vincolo, erano stati tesserati con l’uso di liste di trasferimento. Deduce altresì che la Società Campoli Monte Taburno, non solo aveva omesso l’uso della lista di trasferimento o di aggiornamento posizione di tesseramento che lo status dei calciatori richiedeva, ma aveva altresì trasmesso il tesseramento ad un organo incompetente a riceverlo (nella specie il Comitato Provinciale di Benevento). Il ricorso è infondato. Risulta agli atti del procedimento che il tesseramento dei quattro calciatori (Caporaso Pellegrino, Spirito Paolo, Carraturo Vincenzo, Giarletta Giovanni) era stato richiesto dalla società Campoli Monte Taburno il 14 novembre 2007 e che esso era stato ratificato dagli organi competenti. Poiché la gara veniva disputata il 18 novembre successivo, la partecipazione ad essa dei calciatori era regolare. La decisione impugnata è pertanto immune da vizi e deve essere confermata. Peraltro, trattandosi di questione attinente al tesseramento, la ricorrente avrebbe dovuto promuovere il procedimento di cui all’art. 47 comma 4 a) CGS, che è stato invece omesso. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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