F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 07/03/08 (174) – RECLAMO DELLA SOCIETA CS VITTUONE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ACC. INTERNAZIONALE-VITTUONE DEL 27.1.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia – C.U. n. 31 del 14.2.2008 – Campionato Allievi Regionali).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 07/03/08
(174) - RECLAMO DELLA SOCIETA CS VITTUONE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ACC. INTERNAZIONALE-VITTUONE DEL 27.1.2008
(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 31 del 14.2.2008 – Campionato Allievi Regionali).
Letto il ricorso ritualmente promosso dalla società sportiva CS Vittuone avverso la decisione della C.D. Territoriale c/o C.R. Lombardia (CU n. 31 del 14.2.2008), con cui veniva respinto, in prima istanza, il reclamo avente ad oggetto la partecipazione, in posizione di asserita irregolarità, del calciatore Andrea Pantaleo, tesserato in forza all'Accademia Internazionale, alla gara Accademia Internazionale-C.S. Vittuone, valevole per la 2° giornata di ritorno (27/1/2008) del Campionato Allievi Regionali, Fascia A, Girone H (s.s. 2007/2008); lette le controdeduzioni fatte pervenire dall'Accademia Internazionale; ascoltata la società sportiva controparte nella persona del Presidente; - rilevato che le argomentazioni difensive spiegate dalla CS Vittuone e poste a fondamento dell'odierno ricorso, si sostanziano:
a) nel rilievo per cui la decisione della CD Territoriale c/o il CR Lombardia, oggetto dell'odierna impugnazione, in base alla quale l'organo giudicante di prima istanza, assumendo la distinta natura del Campionato Allievi Regionali, Fascia B, s.s. 2006/2007 (denominato anche “Coppa Lomabardia”, atteso che alla squadra vincente viene assegnato lo specifico trofeo) rispetto a quello di Fascia A, aveva stabilito che “le squalifiche comminate nella Coppa Lombardia devono essere scontate in Coppa Lombardia, per cui il calciatore Andrea Pantaleo aveva titolo a partecipare alla gara di campionato (Campionato Allievi Regionali, Fascia A, Girone H) oggetto del reclamo”, risulterebbe erronea e, in ogni caso, in contrasto con quanto disposto, relativamente ad un presunto caso analogo, dalla CDN (CU n. 17 del 30.11.2007).
b) sull'ulteriore rilievo per cui la sanzione della squalifica di tre giornate di gara comminata al Pantaleo in relazione alle fasi finali del Campionato Regionali Allievi, Fascia B, s.s. 2006/07, avrebbe dovuto impedire la partecipazione del calciatore alle prime (tre) gare ufficiali della squadra della nuova categoria di appartenenza, ovvero della categoria Allievi Regionali, Fascia A, (il Pantaleo non avrebbe potuto disputare, nella s.s. 2007/08, il Campionato Allievi Regionali, Fascia B, per superamento dei limiti anagrafici), in ossequio al generale principio contenuto in seno all'art. 22, c. 6, CGS in tema di esecuzione delle sanzioni non scontate, in tutto o in parte, nel corso della stagione sportiva in cui siano state irrogate;
c) sull'assunto in base al quale, tuttavia, sino alla partita del 27.1.2008, il Pantaleo non avesse scontato affatto le tre giornate di squalifica residuali, con la conseguenza che questi non avrebbe potuto essere impiegato dall'Accademia Internazionale in occasione dell'incontro di calcio disputato, in quella data, contro il CS Vittuone;
d) sull'ulteriore assunto secondo cui la mancata partecipazione del Pantaleo alle prime (tre) gare del Campionato Allievi Regionali, Fascia A, Girone H, s.s. 2007/2008, risultasse pacificamente “documentata” in seno al reclamo proposto in primo grado dalla CS Vittuone e, in particolare, sulla base della “distinta della formazione dell'Accademia Internazionale” relativa alla gara disputata contro il CS Vittuone in occasione della 2° giornata (di andata) del predetto campionato;
- osservato che, in primo luogo, il CS Vittuone, in questa sede, si è limitato esclusivamente a “ipotizzare” (testuale) la mancata espiazione della sanzione de qua da parte del Pantaleo sino alla data del 27.1.2008, di talché tutte le partite disputate dall'Accademia Internazionale sino al 27.1.2008, compresa quella in contestazione, sarebbero state, in definitiva, affette da irregolarità;
- considerato che, tuttavia, la società sportiva ricorrente, a sostegno del proprio specifico assunto difensivo, non ha fornito alcuna prova certa, se non relativamente alla partita disputata contro l'Accademia Internazionale in occasione della 2° giornata di andata (23/9/2008) della più volte citata competizione giovanile, come in effetti risulta dalla distinta di gara versata in atti;
- ritenuto, peraltro, che le argomentazioni della CS Vittuone si appalesano formulate in senso generico
P.Q.M. la Commissione respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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