F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 07/03/08 (123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO SILVESTRI (fiduciario regionale dei campi sportivi) E PASQUALE MURACA (Presidente GSD Amor Portuense) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ GSD AMOR PORTUENSE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n. 1465/151pf06-07/SP/en del 3.12.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 07/03/08 (123) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO SILVESTRI (fiduciario regionale dei campi sportivi) E PASQUALE MURACA (Presidente GSD Amor Portuense) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ GSD AMOR PORTUENSE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n. 1465/151pf06-07/SP/en del 3.12.2007) 1) Il deferimento Con provvedimento del 3.12.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Sandro Silvestri, fiduciario regionale dei campi sportivi, e Pasquale Muraca, Presidente della Soc. Amor Portuense, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 27, comma 1 B, lett. c), del regolamento della LND, nonché la Soc. Amor Portuense, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente. Secondo la Procura federale, considerato che il campo di giuoco della Soc. Amor Portuense è stato dichiarato agibile dal fiduciario regionale dei campi sportivi, pur non rispettando quanto previsto nel succitato art. 27, in relazione alla distanza minima del campo per destinazione, dovrebbe ravvisarsi la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 27 comma 1 B, lett. c) del Regolamento della LND, da parte del Silvestri e del Muraca, per non aver assicurato la perfetta idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati per il Silvestri e la dichiarazione di responsabilità degli atri deferiti, con irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Pasquale Muraca: inibizione per sei mesi; - per la Soc. Amor Portuense: ammenda di € 2.000,00. Sono comparsi altresì i deferiti, assistiti dai propri difensori, i quali, dopo aver illustrato le proprie difese, hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. In particolare, il Silvestri ha eccepito di non rivestire la qualifica di dirigente ai sensi dell’art. 10 NOIF. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, rileva quanto segue. Quanto al Silvestri, non si ravvisa alcuna responsabilità a suo carico. Secondo quanto risulta dalla relazione dell’incaricato dell’Ufficio indagini e dalla documentazione allegata, l’incolpato ha svolto correttamente le funzioni di controllo tecnico sulla idoneità del campo da giuoco al momento del sopralluogo effettuato in data 4.4.2006, provvedendo a tutte le verifiche necessarie ed esaurendo con ciò il proprio compito. Il proscioglimento nel merito del Silvestri consente alla Commissione di astenersi dall’esaminare la questione preliminare concernente la qualifica dello stesso ai sensi dell’art. 10 NOIF, che, peraltro, attribuisce la qualifica di dirigente federale esclusivamente a “coloro che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare”. Quanto al Muraca, invece, il deferimento è fondato. L’incolpato, in qualità di presidente della Soc. Amor Portuense, doveva assicurare la perfetta idoneità del campo di giuoco, utilizzato per lo svolgimento delle gare ufficiali, non solo al momento del sopralluogo, ma durante tutta la stagione agonistica (cosa che, come è stato accertato, perlomeno in due occasioni non è avvenuto). Alla responsabilità del Presidente segue quella della Società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, CGS, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1. Sanzioni eque, tenuto conto anche del comportamento dei deferiti e della necessità di graduare le sanzioni in relazione alla gravità della contestazione, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Sandro Silvestri dall’addebito contestato e di infliggere la sanzione della inibizione sino al 31 maggio 2008 a Pasquale Muraca e quella dell’ammenda di €. 500,00 (cinquecento/00) alla Soc. Amor Portuense.
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