COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 28/2/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 166 stagione sportiva 2007/08 Gara Bellaria Cappuccini / Cenaia (0-1) del 27/01/2008. Campionato allievi provinciali. In C.U. n. 30 del 31/01/08 Delegazione provinciale di Pisa.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 28/2/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 166 stagione sportiva 2007/08 Gara Bellaria Cappuccini / Cenaia (0-1) del 27/01/2008. Campionato allievi provinciali. In C.U. n. 30 del 31/01/08 Delegazione provinciale di Pisa. Reclama la società Bellaria Cappuccini avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. 1) squalifica fino al 30/03/08 al calciatore Do Prato Matteo il quale “a fine gara teneva comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti del D.G. Successivamente provocava con gesti e parole volgari la tifoseria avversaria ed infine dallo spogliatoio si rivolgeva nei confronti del D.G. in modo irriguardoso. Sanzione aggravata perché capitano”. 2) Squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Finocchi Leonardo il quale “a fine gara teneva comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. offendendolo e persisteva nel suo comportamento reiterando le offese dallo spogliatoio”. La reclamante cerca di attenuare la posizione dei propri tesserati sostenendo come in realtà il comportamento degli stessi è stato eccessivamente censurato da parte del D.G. il quale avrebbe posto in essere una sorta di accanimento verso i due calciatori in quanto già ammoniti. La reclamante chiede per entrambi una riduzione delle sanzioni. Il D.G. nel supplemento di rapporto, conferma i fatti già descritti. La C.D.T.T. rileva quanto segue. Il comportamento tenuto dai calciatori deve essere censurato e sanzionato in virtù di quanto sostenuto dall’arbitro e le tesi difensive spiegate dalla reclamante non possono in alcun modo essere accolte, vuoi perché poco credibili (accanimento dell’arbitro verso i due calciatori), vuoi perché inidonee a fare propendere per una descrizione dei fatti non veritiera da parte dell’arbitro perchè non provata. Da quanto esposto comunque, deve porsi una diversificazione per i due calciatori. Infatti, se per il Do Prato il reclamo non può trovare accoglimento in virtù di una condotta fortemente scorretta e potenzialmente portatrice di disordini e violenze (atti verso il pubblico) aggravata dalla sua qualifica di capitano, per il Finocchi la sanzione può essere ridotta in virtù di una diversa graduazione della stessa alla luce dei fatti scritti. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo relativamente al calciatore Do Prato Matteo e riduce da quattro a tre le giornate di squalifica per il calciatore Finocchi Leonardo. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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