COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 172 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Della Polisportiva S. Piero A Sieve Avverso La decisione del G.S. Territoriale che ha previsto l’ammenda di € 700,00 a carico della società.C.U. n. 32 del 31/01/08.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 172 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Della Polisportiva S. Piero A Sieve Avverso La decisione del G.S. Territoriale che ha previsto l’ammenda di € 700,00 a carico della società.C.U. n. 32 del 31/01/08. Durante la gara San Piero a Sieve – Monteriggioni, valevole per il campionato di eccellenza, alcuni sostenitori del San Piero a Sieve rivolgevano frasi razziste verso un calciatore avversario. Per tale comportamento la società veniva sanzionata con una ammenda di € 700,00. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società. Quest’ultima sostiene che: - alcuni ragazzini appartenenti a squadre del settore giovanile offendevano l’arbitro con il tipico linguaggio colorito degli adolescenti senza, però, alcun contenuto razziale; - La reclamante si è sempre distinta per l’aggregazione e l’integrazione dei ragazzi provenienti da altri paesi con i locali; - L’assistente dell’arbitro,che ha segnalato l’episodio, è incorso in un equivoco di natura “ geografico-razziale” in quanto il calciatore offeso, il sig. Kausich Marek, non è di etnia slava . Per tutti i suddetti motivi la reclamante chiede una riduzione della sanzione. Chiede, inoltre, di essere ascoltata dalla C.D. In data 29/02/2008 si presentava davanti a questa C.D. il sig. Bellini Franco in qualità di presidente Della Polisportiva San Piero a Sieve. Il rappresentante della reclamante confermava l’episodio contestato dal G.S. aggiungendo,però, che i cori razzisti rivolti nei confronti del giocatore avversario, nascevano come reazione ad uno sputo ed a un “ gestaccio” che quest’ultimo rivolgeva ai sostenitori del San Piero. Pertanto, pur deprecando il comportamento dei propri tifosi, la reclamante sottolinea come in realtà si sia trattato di una reazione improvvisa, non predeterminata, ad un comportamento certamente provocatorio del calciatore avversario. Per tale motivo chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma, in maniera molto decisa, di aver riportato soltanto quelle frasi offensive, rivolte al calciatore contrassegnato con la maglia n.9( Kausich Marek) che aveva sentito pronunciare da una parte della tifoseria del San Piero a Sieve, collocata nella parte destra delle tribune. Pertanto alla luce degli atti in suo possesso e pur apprezzando il comportamento processuale della reclamante, questa C.D. ritiene provato il fatto contestato alla società e congrua la sanzione applicata dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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