COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 177 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della A.S.D. Sporting Club 2001, avverso la squalifica inflitta al calciatore Sig. CARDOSI PAOLO, fino al 7 aprile 2008 dal G.S. regionale ( Com. Uff. n. 33 del 7 febbraio 2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 177 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della A.S.D. Sporting Club 2001, avverso la squalifica inflitta al calciatore Sig. CARDOSI PAOLO, fino al 7 aprile 2008 dal G.S. regionale ( Com. Uff. n. 33 del 7 febbraio 2008). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo diversa valutazione della vicenda e la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, Sig. CARDOSI che il G. regionale aveva così motivato: “Protestando toccava e spingeva con al propria spalla il D.G. senza conseguenza alcuna.”- Con diffuse argomentazioni, deduceva la reclamante che quanto descritto dall’arbitro non rispondeva ai fatti nel loro reale svolgimento; in particolare, l’atleta proteso a recuperare velocemente il pallone trattenuto dall’avversario, dava un pugno alla sfera per farlo cadere in terra; era invece l’avversario, già determinatosi nell’atteggiamento ostruzionistico “a buttarsi sul terreno”, ciò determinando l’iniqua espulsione del CARDOSI. Questi si avvicinava al DG ripetendo la frase “non l’ho colpito, Non l’ho colpito”. Nel gesto di allontanarsi, il CARDOSI, in maniera involontaria, urtava leggermente il direttore di gara, che , infatti nel rapporto di gara, riporta la frase “ senza conseguenze alcuna,, a riprova dell’assenza di volontarietà del gesto. L’arbitro chiaramente ha descritto, nel rapporto, l’accaduto, ed illustrato ribadito ( ed integrato) nel supplemento qui inoltrato, quanto segue: “ …L’espulsione del calciatore CARDOSI PAOLO è avvenuta a seguito di un vistoso spintonamento nei miei confronti “…avendo egli protestato per un rigore non concesso …Venendo verso di me urlandomi che “era rigore” mi spingeva ripetutamente con la propria spalla sul mio petto…la società espone fatti diversi che non influenzano …la vicenda…Devo precisare che il gesto del CARDOSI, seppur grave per il fatto di avermi spintonato, è determinato da eccessiva esuberanza ed irruenza nella protesta, ma che non era effettivamente violento…”. Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta del CARDOSI, evidentemente percepita, con chiarezza, dalla dinamica e dalla natura dei gesti accompagnati e quale circostanza che maggiormente contraddistingue, appunto, detta volontarietà . – Come tale, il narrato del D.G. non può non prevalere sulla diversa “spiegazione”, offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuito dalla Carte Federali. La sanzione stabilita è congrua, proporzionata ai casi similari e tiene conto della pur non eccessiva vigoria che ha caratterizzato il sospingere l’arbitro con la spalla, già di per sé indebito, ma anche della assenza di pregiudizi fisici, anche minimali, alla persona del DG, che (già) ne ha limitata la portata sanzionatoria, così come equamente ha stabilito il primo giudice. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come sopra inflitta in epigrafe indicata, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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