COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 176 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della A.S.D SPORTING CLUB 2001 avverso la squalifica del calciatore GIANNASI FEDERICO, inflitta dal G.S. Regionale di Firenze, fino al 6 luglio 2008 ( Com. Uff. n. 31 del 7 febbraio 2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 176 stagione sportiva 2007/08 Impugnazione della A.S.D SPORTING CLUB 2001 avverso la squalifica del calciatore GIANNASI FEDERICO, inflitta dal G.S. Regionale di Firenze, fino al 6 luglio 2008 ( Com. Uff. n. 31 del 7 febbraio 2008). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. GIANNASI ( in altri atti GIANASSI) FEDERICO, che il G.S. regionale di Firenze aveva così motivato: “Espulso per contegno irriguardoso, subito dopo lanciava violentemente il pallone sui piedi del D.G.. Successivamente giunto nel recinto spogliatoi scalciava varie volte la porta egli stessi”- Deduceva la reclamante in sede di reclamo - e dinanzi alla Commissione, avendo chiesto la relativa audizione che si svolgeva in data 29 febbraio 2008 - che il tesserato pur avendo realizzato una condotta censurabile, caratterizzata da una espressione di stizza, non aveva avuto alcuna intenzione di colpire il DG scalciando il pallone in terra, nel gesto di girarsi, in un momento di rabbia e che dopo il colpo al pallone - questo per mera accidentalità - colpiva alla gamba il DG che, nel frattempo gli si stava avvicinando da tergo, senza che il primo lo potesse vedere . Il GIANNASI quindi si allontanava dal rettangolo di gioco e, dirigendosi verso lo spogliatoio, sbatteva la porta per reazione, senza danni materiali. L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del GS regionale. Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, oltre a ribadire la dinamica come sopra descritta, il DG ha spiegato che il “ …al 7° del secondo periodo, espellevo…il Sig. GIANNASI Federico, poiché dopo l’assegnazione di un calcio di punizione alla squadra ospite, mi diceva testualmente “ …Ma che cosa! Ma che cazzo fai!!! Contemporaneamente a tutto ciò, prendeva il pallone e lo scagliava violentemente sui miei piedi, senza procurarmi alcun danno fisico. Successivamente si allontanava verso gli spogliatoi, una volta sopraggiunto, scalciava varie volte le porte degli stessi…”.- Conclamati i fatti ascritti al tesserato – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale, che deriva da espressa disposizione delle carte federali, a cui si aggiunge la linearità del racconto riportato, puntuale nella descrizione dell’accaduto in suo danno, che, pertanto, è credibile in toto anche quando il D.G. spiega l’assenza di alcun pregiudizio alla sua persona . Tutto ciò evidenziato, depone per una valutazione sanzionatoria più contenuta della pena come sopra prevista e sancita dal primo giudice, anche il necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di proporzionata gravità, assimilabili a quella per cui è procedimento, connotate da violenza comunque diretta sulla persona dell’arbitro, ma, al contempo, dai pregiudizi fisici NON arrecati. In definitiva, non può non evidenziarsi come resti non superabile la sproporzionata ed incontrollata azione di rabbia inconsulta del calciatore, il quale, ben consapevolmente voleva manifestare il proprio disappunto per una decisione tecnica del DG che non condivideva, volendo in tal modo plateale manifestare la sua protesta e che detta condotta aveva determinata. Tuttavia, già il mirare le gambe dell’arbitro e l’effettiva mancanza di dolore o altre effetti lesivi depone per una sorta di “autocontrollo” nella di lui azione, che si intendeva esercitare senza connotati di violenza effettiva. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta, apparendo congrua e proporzionata, quella da stabilirsi in mesi quattro di squalifica e cioè fino al 7 maggio 2008. P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore GIANASSI o (GIANNASI in altri atti) stabilendola fino al 7 maggio 2008 ( anziché fino al 6 luglio 2008, come stabilito dal G.S. regionale) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it