COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASD BRONZOLO VADENA FUTSAL C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A TUTTO IL 21 GENNAIO 2008 A CARICO DEL DIRIGENTE LARENTIS WERNER (ASD BRONZOLO VADENA FUTSAL C.) ED AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI CUI AL C.U. N. 27 DI DATA 22.11.2007 (GARA DI CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C DEL GIORNO 16.11.2007 ASD BRONZOLO VADENA FUTSAL C. – CALCIO A 5 SAN GOTTARDO).
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 13/12/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ASD BRONZOLO VADENA FUTSAL C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE
A TUTTO IL 21 GENNAIO 2008 A CARICO DEL DIRIGENTE LARENTIS WERNER (ASD BRONZOLO
VADENA FUTSAL C.) ED AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI CUI AL C.U. N. 27
DI DATA 22.11.2007 (GARA DI CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C DEL GIORNO
16.11.2007 ASD BRONZOLO VADENA FUTSAL C. - CALCIO A 5 SAN GOTTARDO).
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di Campionato Regionale di calcio a 5 Bronzolo
Vadena Futsal C. – Calcio a 5 San Gottardo del giorno 16.11.2007, il G.S. presso il Comitato Regionale
Trentino Alto Adige ha inflitto al dirigente Larentis Werner (Bronzolo Vadena Futsal C.) l’inibizione a tutto
il 21 gennaio 2008 con la seguente motivazione: “perchè ad un giocatore della squadra avversaria
intento ad effettuare una rimessa, prima gli pestava il piede d’appoggio e poi lo sgambettava”.
Inoltre ha inflitto alla società Bronzolo Vadena Futsal C. l’ammenda di euro 100,00.- per offese e
minacce perpetrate nel corso dell’intera gara da parte del pubblico all’arbitro ed ai giocatori della
squadra avversaria.
Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo reclamo la società Bronzolo Vadena Futsal
C., contestando che il gesto del dirigente sanzionato fosse connotato da violenza e chiedendo un
ridimensionamento di entrambe le sanzioni.
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Va dichiarata anzitutto l’inammissibilità del reclamo relativamente alla sanzione dell’ammenda ai sensi
del disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera d) C.G.S. (provvedimento pecuniario non superiore ad
euro 150,00.-).
Quanto al provvedimento di inibizione, in esito all’audizione del signor Lorenzo Lunz, Presidente della
società reclamante, del dirigente Werner Larentis e del Direttore di gara si è potuto accertare che il
gesto del Larentis non integrava gli estremi della violenza nei confronti di un giocatore della squadra
avversaria.
L’arbitro, nel chiarire quanto succintamente esposto nel proprio rapporto, ha affermato che il Larentis
nell’occorso si è limitato ad ostacolare la rimessa in gioco del pallone senza in alcun modo colpire il
giocatore avversario, ma limitandosi ad intralciarne il gesto tecnico.
La conseguente sanzione per tale comportamento, decisamente censurabile ed ingiustificato, va
commisurata all’effettiva entità del fatto.
Per tale motivo, la Commissione Disciplinare in parziale riforma dell’impugnata decisione del G.S.,
riduce l’inibizione al dirigente Larentis Werner (Bronzolo Vadena Futsal C.) a tutto il 22 dicembre 2007.
Poiché il ricorso è stato seppure parzialmente accolto, si ordina la restituzione della relativa tassa ove versata.
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