• Stagione sportiva: 2007/2008
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 29/02/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Comunicato Ufficiale N° 071 del 29/02/2008
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ Sig. Saponaro Silvio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti società Aletico Montecchio;
_ società A.S.C. Atletico Montecchio;
per rispondere:
– il primo della violazione di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto della F.I.G.C. per aver
violato l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di
Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C. nonché della violazione di cui
all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di
lealtà, correttezza e probità sportiva;
– la seconda della violazione di cui all’art.4 coma 2 del vigente Codice di Giustizia
Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili al proprio
calciatore all’epoca dei fatti.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 29/02/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Comunicato Ufficiale N° 071 del 29/02/2008
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ Sig. Saponaro Silvio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti società Aletico Montecchio;
_ società A.S.C. Atletico Montecchio;
per rispondere:
- il primo della violazione di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto della F.I.G.C. per aver
violato l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di
Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C. nonché della violazione di cui
all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di
lealtà, correttezza e probità sportiva;
- la seconda della violazione di cui all’art.4 coma 2 del vigente Codice di Giustizia
Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili al proprio
calciatore all’epoca dei fatti.
F A T T O
Con atto nr. 1173/038pf07-08/SP/ma del 12 novembre 2007, il Procuratore Federale
della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in
premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte.
Sono presenti gli Avv.ti Lorenzo Giua ed Antonio Villani in rappresentanza della Procura
Federale della F.I.G.C.
Non sono presenti gli incolpati;
E’ presente la D.ssa De Marco Maria Giovanna in sostituzione dell’Avvocato Lubrano
Enrico che assiste e rappresenta il calciatore Saponaro Silvio.
La Commissione rilevato che risulta in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio che il
calciatore Silvio Saponaro ha azionato la propria pretesa innanzi al Giudice Civile per fatti
avvenuti durante lo svolgimento della gara Canepino/Riano del 02/10/2005 senza il previo
esperimento dei mezzi di tutela approntati dall’ordinamento sportivo e senza il necessario
assenso Federale;
- cu 71/2037 -
Ritenuto che la c.d. clausola compromissoria di cui all’articolo 27 dello Statuto F.I.G.C.
non deve ritenersi tacitamente abrogata o comunque inoperante a seguito della entrata in
vigore della Legge 280/03, così come invece prospettato dalla difesa dell’incolpato, anche
in virtù di quanto espressamente previsto dall’articolo 3 1° comma della citata norma, il
quale, al contrario, conferma espressamente la validità ed efficacia delle clausole
compromissorie previste dagli Statuti delle Federazioni Sportive;
Ritenuto pertanto che il comportamento posto in essere dai deferiti integra, senza
dubbio, le violazioni loro rispettivamente contestate e deve conseguentemente essere
affermata la loro responsabilità al riguardo,
P.Q.M.
Delibera,
in accoglimento parziale del Deferimento richiesto dalla Procura Federale della F.I.G.C.
riconosciuta la responsabilità degli incolpati, di infliggere al calciatore Saponaro Silvio la
sanzione della squalifica di mesi 3 ed alla Società Atletico Montecchio la sanzione
dell’ammenda di Euro 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del
Codice di Giustizia Sportiva.
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Comunicato Ufficiale N° 71 del 29/02/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Comunicato Ufficiale N° 071 del 29/02/2008
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ Sig. Saponaro Silvio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti società Aletico Montecchio;
_ società A.S.C. Atletico Montecchio;
per rispondere:
– il primo della violazione di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto della F.I.G.C. per aver
violato l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di
Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C. nonché della violazione di cui
all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di
lealtà, correttezza e probità sportiva;
– la seconda della violazione di cui all’art.4 coma 2 del vigente Codice di Giustizia
Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili al proprio
calciatore all’epoca dei fatti."