COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 29/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELLO CALCIO – PSG E. BOSICO DISPUTATA IL 09.02.2008 AD CASTEL DELL’AQUILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 65 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 29/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELLO CALCIO – PSG E. BOSICO DISPUTATA IL 09.02.2008 AD CASTEL DELL’AQUILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 65 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER SQUALIFICA CALCIATORE VENTURI MIRCO PER QUATTRO GARE; _ PER AMMENDA DI €. 200,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.02.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara. Il Presidente ne ordinava l’audizione telefonica alla presenza del rappresentante A.I.A. sig. Mosconi Maurizio. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il comportamento tenuto dal calciatore Venturi Mirco, dettagliatamente descritto nel referto di gara, giustifica la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di I° grado, che appare quindi meritevole di integrale conferma. Per quanto riguarda invece l’atteggiamento tenuto dal pubblico a fine gara nei confronti dell’arbitro, lo stesso non ha saputo indicare da quale parte della tifoseria provenissero le frasi ingiuriose e minacciose a lui rivolte; pertanto a parere di questa Commissione l’ammenda inflitta alla Società ricorrente deve essere revocata. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società Castello Calcio, revoca l’ammenda di Euro 200,00 inflitta alla Società ricorrente, confermando per il resto l’impugnata decisione del G.S.. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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