COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 1° Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Giovanni Guardini (Presidente del Comitato Regionale Veneto della LND), Giambruno Berton (Presidente A.C. Mestre) per violazione Art. 1 C.G.S. con riferimento alla mancata osservanza di quanto disposto dall’Art. 94 ter comma 13 NOIF e della Società A.C. Mestre per violazione Art. 2 comma 4 (oggi Art. 4 comma 1)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 1° Aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Giovanni Guardini (Presidente del Comitato Regionale Veneto della LND), Giambruno Berton (Presidente A.C. Mestre) per violazione Art. 1 C.G.S. con riferimento alla mancata osservanza di quanto disposto dall’Art. 94 ter comma 13 NOIF e della Società A.C. Mestre per violazione Art. 2 comma 4 (oggi Art. 4 comma 1) Il Procuratore Federale ha deferito a questa CD Nazionale i seguenti tesserati: 1) Il sig. Giovanni Guardini, Presidente del Comitato Regionale Veneto della LND; 2) Il sig. Gianbruno Berton, Presidente della società calcistica AC Mestre; 3) La Società calcistica AC Mestre; per rispondere: - il primo, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza e probità di cui all’art. 1 del CGS con riferimento alla mancata osservanza di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 94 ter delle NOIF, per quanto di propria specifica competenza; - il secondo, per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del CGS con riferimento alla mancata osservanza di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 94 ter delle NOIF, per quanto di propria specifica competenza; - la società calcistica, ai sensi del previgente art. 2, comma 4 del CGS, oggi sostituito dal corrispondente art. 4, comma 1 del nuovo CGS, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta antiregolamentare tenuta dal proprio Presidente. I deferiti hanno depositato memorie a firma dei loro difensori, chiedendo il proscioglimento. Alla riunione del 27.3.2008 all’inizio del dibattimento il deferito Guardini ed il suo difensore, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS indicando quale sanzione finale la inibizione per giorni trenta. La Commissione ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della ammissione di responsabilità del Guardini, della sua collaborazione fattiva e quindi dell’applicabilità della diminuente di cui all’art. 24 comma 1 CGS. Ha disposto pertanto ai sensi dell’art. 23 comma 2 CGS l’applicazione della sanzione suddetta e la chiusura del procedimento nei confronti del richiedente. Il procedimento è proseguito nei confronti degli altri deferiti ed il rappresentane della Procura ha chiesto irrogarsi le sanzioni di: inibizione per anni uno per il Berton e la penalizzazione di dieci punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nei confronti della Società AC Mestre. Il difensore dei deferiti ha chiesto il proscioglimento degli stessi. Il procedimento trae origine dall’esposto trasmesso all’Ufficio indagini dal sig. Claudio Lucano, con il quale lo stesso riferiva il mancato adempimento di due lodi arbitrali emessi nei confronti dell’AC Martellago, che disponevano nei confronti di detta società l’obbligo di corrispondere al Lucano due anni di retribuzione per l’attività di allenatore di prima squadra. L’esponente segnalava di avere appreso, a seguito di una sua visita presso il CR Veneto, che il suo credito risultava già saldato, sulla base di quietanze da lui apparentemente sottoscritte in date antecedenti a quella dei lodi arbitrali, ma dal medesimo disconosciute per falsità ideologica e materiale delle stesse. Nell’esposto in questione, il Lucano lamentava, inoltre, la condotta tenuta, nella circostanza, dal presidente del CR Veneto Giovanni Guardini, il quale aveva ritenuto liberatori documenti disconosciuti ed antecedenti alla delibera del collegio arbitrale, senza neppure avvertire la parte creditrice, consentendo così l’elusione delle norme di cui all’art. 94 ter della NOIF e perfino l’iscrizione della società debitrice ai campionati successivi al lodo arbitrale. I fatti così come esposti appaiono provati. In ordine alle due quietanze di pagamento esibite dell’AC Mestre, anche a prescindere dalla non così evidente differenza ictu oculi tra la firma apposta in calce ad esse ed altre sottoscrizioni provenienti certamente dal Lucano (v. verbali di audizione, esposto, carta d’identità etc.) è noto che ai sensi dell’art. 2702 C.C. il disconoscimento della sottoscrizione priva una scrittura privata di qualsiasi valore probatorio. E’ onere di chi vuol far valere la scrittura provare l’autenticità della sottoscrizione. Inoltre la società interessata non è stata in grado di esibire alcun riscontro contabile dei due presunti pagamenti relativi alle succitate quietanze, pur trattandosi di somme ragguardevoli (€ 10.500,00 cadauna). E’ chiaro che non è credibile che siano stati effettuati due esborsi di tale entità, senza lasciare alcuna traccia contabile, pur tenendo conto dell’avvenuta fusione tra l’AC Martellago e l’AC Mestre. Occorre poi sottolineare che le date delle quietanze contestate sono notevolmente anteriori sia a quella dei lodi arbitrali che a quella dell’atto introduttivo del relativo giudizio, per cui l’azione promossa dal Lucano per ottenere il pagamento dei suoi compensi sarebbe stata inspiegabile ovvero incredibilmente temeraria. Di contro, se ammettiamo l’autenticità delle quietanze in parola, resta incomprensibile la mancata produzione delle stesse nel corso del giudizio arbitrale da parte della società convenuta. Appare fondato anche il rilievo sollevato dall’allenatore circa l’oggettiva scarsa attendibilità della seconda quietanza datata 15/11/2004, relativa alle prestazioni rese nel campionato 2004/05, in quanto è del tutto inusuale un pagamento anticipato effettuato ad inizio di stagione sportiva. La responsabilità del Berton appare certa anche se la sua nomina a Presidente risale al 16.9.2005. Egli non è stato in grado di esibire documentazione contabile relativa alle quietanze asseritamente sottoscritte dal Lucano. A tal proposito va tenuto presente che non solo già dal 25.8.2005 il Berton faceva parte dell’AC Mestre quale direttore generale della società ma che egli seguiva fin dalla fusione le sorti dell’AC Mestre. Infatti fin dal 22.6.2005 il Berton era “consigliere e cassiere” della società (vedi atto costitutivo prodotto dalla difesa del Berton). Inoltre nella domanda di fusione fra società presentata il 25.6.2005 il Berton viene indicato quale domiciliatario delle comunicazioni indirizzate all’AC Mestre. Ricordiamo che tale società è il frutto della fusione tra AC Mestre ASD e AC Martellago e quindi succede in tutti i loro rapporti attivi e passivi. Il Berton, quindi, era perfettamente a conoscenza del contenzioso con il signor Lucano. Sembra perciò incredibile che lo stesso non abbia a suo tempo preteso dall’AC Martellago l’esibizione dei relativi documenti contabili, mentre ha avuto cura di richiedere più volte al CR Veneto rassicurazioni in ordine all’assenza di pendenze economiche a carico dell’AC Mestre, prima di assumerne formalmente la presidenza. Nella sua memoria difensiva il Berton afferma testualmente di essersi “sincerato, al momento di accettare l’incarico della regolarità contabile della gestione”. E’ evidente quindi che non avrebbe potuto ignorare una così evidente e macroscopica operazione in nero. Del resto l’anonima produzione della quietanza presso il CR Veneto è avvenuta in una data compresa tra il 14.7.2005 (data della richiesta di proroga del termine di pagamento inviata al CR Veneto dall’AC Mestre) ed il 3/8/05 (data dell’invio di copia delle quietanze alla LND da parte del Guardini). In questo periodo il Berton era già “consigliere-cassiere” e certamente, quindi, era a conoscenza dei fatti. In ogni caso la mancata esecuzione dei lodi arbitrali (fatto principale che viene contestato al Berton) è certamente a lui addebitabile, con una pervicace condotta che è proseguita fino all’esecuzione coattiva successiva al deferimento. Si ricorda infatti che le quietanze prodotte ove autentiche, non proverebbero l’avvenuta esecuzione dei lodi essendo precedenti ad essi, ma ne proverebbero, in ipotesi, l’erroneità. Come è noto il lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la LND è inappellabile ed immediatamente esecutivo. L’eventuale scoperta di nuovi documenti non legittima certo l’inadempimento ad esso ma può, al limite, giustificare una istanza di revocazione. A fronte di tali considerazioni appare evidente che, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva del Berton, questi e la soc. AC Mestre abbiano tratto un vantaggio immediato ed evidente dalla utilizzazione delle quietanze apocrife: quello di non pagare quanto dovuto né al Lucano né al di lui creditore che aveva proprio in quei giorni notificato un pignoramento presso terzi che avrebbe imposto all’AC Mestre, pur nell’inerzia del Lucano, di corrispondere al creditore procedente quanto dovuto. Pertanto risultano evidenti elementi quanto meno di colpa grave nella condotta del Berton che: A) non ha tratto le dovute conseguenze dal fatto che non figurasse contabilmente l’esborso in favore del Lucano; B) non ha adempiuto al lodo arbitrale e si è sottratto al pignoramento presso terzi anche dopo l’inizio del presente procedimento disciplinare. C) si è avvalso di fatto delle quietanze disconosciute per eludere l’applicazione dell’art. 94 ter NOIF salvo poi sostenere che nulla ne sapeva. Dalla condotta antiregolamentare tenuta dal Berton deriva la responsabilità diretta dell’A.C. Mestre ai sensi del previgente art. 2 comma 4 CGS oggi sostituito dall’art. 4 comma 1 CGS. Sanzioni congrue per i fatti suesposti alla luce di quanto disposto dall’art. 94 ter comma 13 NOIF e dall’ivi richiamato art. 7 comma 6 bis previgente CGS appaiono quelle dell’inibizione per anni uno per il Berton e di punti 5 di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione per l’AC Mestre. P.Q.M. Visto l’art. 23 comma 2 CGS dispone l’applicazione al deferito Giovanni Guardini della sanzione della inibizione per giorni trenta. Infligge a Berton Gianbruno la sanzione della inibizione per anni uno ed alla Società AC Mestre la sanzione della penalizzazione di punti cinque in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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