F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 03/04/08 (165) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASP CALCETTO AVEZZANO – DON ORIONE del 5.1.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 39 del 31.1.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1). (172) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASP CALCETTO AVEZZANO-SD FRATELLI CAMBISE C/5 DEL 19.1.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 42 del 14.2.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1). (176) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASP CALCETTO AVEZZANO-SAGITTARIO DEL 2.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 43 del 21.2.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1). (182) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASD UNITED CEPAGATTI-ASP CALCETTO AVEZZANO DEL 9.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 44 del 28.2.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 03/04/08 (165) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASP CALCETTO AVEZZANO – DON ORIONE del 5.1.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 39 del 31.1.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1). (172) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASP CALCETTO AVEZZANO-SD FRATELLI CAMBISE C/5 DEL 19.1.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 42 del 14.2.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1). (176) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASP CALCETTO AVEZZANO-SAGITTARIO DEL 2.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 43 del 21.2.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1). (182) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASD UNITED CEPAGATTI-ASP CALCETTO AVEZZANO DEL 9.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 44 del 28.2.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1). Con distinti ricorsi, la AS Pro Calcetto Avezzano ha impugnato i provvedimenti con i quali la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo LND, su reclami proposti dalle Società di cui in epigrafe, ha comminato la punizione sportiva della perdita dei rispettivi incontri con il punteggio di 0 – 6, “per aver schierato, nel corso della gare, il calciatore Santos Wallace Barbosa in posizione irregolare di tesseramento” . Alla riunione del 27.3.2008, alla quale era presente personalmente il Presidente della Società appellante, Sig. Giovanni Cosimo, attesa la connessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto da trattare, i procedimenti sono stati riuniti. La ricorrente, dopo aver eccepito la improcedibilità dei reclami proposti dalla ASD Sagittario Pratola e SD Fratelli Cambise, perché non preannunciati, e la irritualità dei reclami da parte dell’ASD Don Orione e ASD United Cepagatti, perché proposti al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare, ha dedotto di aver regolarmente tesserato il calciatore sin dal precedente 7.12.2007 e, quindi, ha lamentato l’erroneità ed ingiustizia della decisione sia, e solo in relazione al reclamo proposto dalla ASD Don Orione, per difetto di rappresentanza e legittimazione ad agire del Sig. Demetrio Desperini sia (e questi sono motivi comuni) per carenza di motivazione sia per omessa valutazione delle controdeduzioni perché intempestive e, solo in relazione ai reclami proposti dalla ASD Don Orione e ASD Fratelli Cambise, per eccesso di potere. Ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi previa sospensione di tutti i reclami pendenti presso la CDT Abruzzo. In via preliminare, deve dichiararsi la inammissibilità della richiesta di sospensione in quanto un provvedimento del genere, al limite, potrebbe essere adottato solo dalla Commissione innanzi alla quale il ricorso pende, a parte ogni considerazione sul fumus boni iuris e sul periculum in mora, il cui ricorrere sembra discutibile alla luce dei provvedimenti adottati dall’Ufficio Tesseramenti. Il reclamo proposto avverso la delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 44 del 28.2.2008 in merito alla gara ASD UNITED CEPAGATTI-ASP CALCETTO AVEZZANO del 9.2.2008, è parzialmente fondato mentre i restanti sono infondati e vanno pertanto rigettati per i motivi qui di seguito chiariti. Infondata è l’eccezione di improcedibilità dei reclami per l’omesso invio del preannuncio. Norma di riferimento per la risoluzione della fattispecie sottoposta all’esame di questa Commissione è l’art. 46, co. 3, CGS che individua l’organo competente e detta le norme relative allo specifico procedimento avente ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori. La lettera della stessa non impone altro onere che quello di inviare il reclamo, entro sette giorni dallo svolgimento della gara, alla CDT. La apparente contraddittorietà tra tale disposizione e quelle previste dal co. 1 dello stesso art. 46 e dall’art. 29, co. 7, CGS – che parrebbero imporre la necessità di trasmettere il preannuncio di reclamo – è superata sia dalla specificità dei procedimenti devoluti alla competenza del GS sia dalla necessità di escludere che il procedimento innanzi alla CDT sia regolato da ulteriori norme, peraltro contraddittorie e non funzionali al procedimento. Ad avviso di questa Commissione, la necessità di preannunciare il reclamo al GS oltre a non avere senso, non essendo l’organo competente, non determinerebbe la cristallizzazione del risultato che, a seguito della decisione della CDT, ben potrà essere revocato. Perdipiù, se il legislatore avesse voluto articolare il procedimento previsto dall’art. 46, co. 3, CGS, lo avrebbe fatto espressamente e non avrebbe dettato una disciplina che, invece, per come è strutturata, ha natura estremamente specifica ed insuscettibile di “integrazioni normative”. Infondata è l’eccezione di irritualità del reclamo perché proposto al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare Territoriale. Sebbene la novella del CGS abbia devoluto alla CDT la cognizione dei procedimenti aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori, è pur vero che non ha espressamente previsto sanzioni decadenziali o comunque preclusive della ammissibilità o proponibilità del ricorso nel caso in cui, come è accaduto, non sia stato correttamente indicato l’organo destinatario dell’atto. Sebbene l’art. 33, co. 5, CGS impone agli interessati di trasmettere i reclami ed i ricorsi agli organi competenti è pur vero che sancisce la inammissibilità (co. 6) solo per quelli redatti senza motivazione e comunque in forma generica. Pertanto, in assenza di espressa previsione, l’erronea indicazione dell’Organo competente non determina la consumazione del mezzo purché l’atto sia dotato dei requisiti essenziali suoi propri e sia tempestivamente proposto determinando la trasposizione degli atti all’organo competente. Infondato è il motivo con il quale la reclamante si duole dell’omessa valutazione delle controdeduzioni. Anche su tale punto le decisioni della CDT sono ineccepibili in quanto, a mente dell’art. 38 CGS, la parte avverso la quale è proposto il reclamo può inviare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dal ricevimento dei motivi e non dalla decisione con la quale il GS rimette gli atti all’Organo competente. Infondate sono le eccezioni con le quali la Pro Calcetto Avezzano ha denunciato i vizi di omessa motivazione del reclamo e di eccesso di potere nel quale sarebbe incorsa la CDT. Le stesse, vertendo sullo stesso capo della decisione, possono essere trattate congiuntamente unitamente al merito della questione. La reclamante lamenta che la mera richiesta di verifica del tesseramento da parte della ASD Don Orione avrebbe precluso alla CDT un tale accertamento e quindi la decisione sarebbe viziata da ultrapetita. Chiarisce, altresì, la reclamante che, comunque, la CDT, verificando una irregolarità del tesseramento del Barbosa, avrebbe dovuto sospendere il giudizio, rimettendo gli atti all’esame della competente Commissione. Tali interpretazioni non sono condivisibili. Posto, difatti, che all’Organo di Giustizia non è precluso alcun accertamento che possa effettuarsi anche di ufficio, è bene osservare che, al momento della gara, il Barbosa non era tesserato. Difatti, risulta agli atti che la richiesta di tesseramento del calciatore sia stata sospesa dal preposto Ufficio, con comunicazione 16585.13 VB/MF del 28.12.2007, in attesa della produzione dei documenti utili al suo perfezionamento. Pertanto, senza volersi soffermare sul contenuto della ulteriore comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti 1254.13 VB/mf del 21.1.2008, allo stato, rileva, unicamente, la circostanza che il calciatore, al momento della gara, non risultava tesserato e, quindi, si trovava in posizione irregolare. Infondate sono le eccezioni di difetto di potere di rappresentanza e di carenza legittimazione ad agire sollevate solo nei confronti dell’ASD Don Orione in relazione. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato, previa acquisizione della relativa documentazione, che il Sig. Desprini era ed è soggetto titolare del potere di rappresentanza e di firma, pertanto il ricorso è stato legittimamente proposto. È invece fondato il motivo con il quale la reclamante lamenta l’erroneità della decisione in merito alla gara disputata contro la ASD Sagittario Pratola, nella parte in cui ha inflitto la sanzione dell’inibizione a carico del Dirigente Sig. Claudio Cosimo. In effetti, dagli atti, risulta che detto Dirigente non fosse presente al momento della gara e, pertanto, la decisione, sul punto, andrà riformata non avendo lo stesso sottoscritto la distinta di gara. A soli fini di completezza espositiva, questa Commissione evidenzia che tale comportamento, se effettivamente commesso, come da orientamento consolidato, avrebbe determinato l’insorgere della responsabilità del Dirigente accompagnatore sul quale grava l’obbligo di accertarsi, prima di ogni gara, della regolarità della posizione dei calciatori inseriti in lista. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 43 del 21.2.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1, in merito alla gara ASP Calcetto Avezzano-Sagittario del 2.2.2008, annulla la sanzione della inibizione inflitta al Sig. Cosimo Claudio fino al 30.4.2008, e conferma, nel resto, la decisione impugnata. Nulla per la tassa non versata Rigetta i restanti ricorsi e dispone l’addebito delle tasse non versate.
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