F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45/CDN del 04/04/08 (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI WILLIAM PUNGHELLINI (Presidente del Comitato Interregionale) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 3092/602pf06-07/SP/ma del 26.2.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45/CDN del 04/04/08 (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI WILLIAM PUNGHELLINI (Presidente del Comitato Interregionale) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 3092/602pf06-07/SP/ma del 26.2.2008) Con provvedimento del 26/2/2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione William Punghellini, Presidente del Comitato Interregionale, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS. All’inizio della riunione, l’incolpato ha depositato una istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, sulla quale ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale. Sono comparsi i rappresentanti della Procura federale e l’incolpato, assistito dai propri difensori, i quali, in particolare, hanno chiesto, ai sensi dell’art. 20, comma 5, CGS che il periodo di autosospensione sofferto dal Punghellini, a decorrere dal 27.12.2007, sia computato nella sanzione. Il Procuratore federale si è opposto alla decorrenza della sanzione nei termini richiesti dai difensori dell’incolpato. A seguito di tale istanza, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:“La Commissione disciplinare nazionale premesso - che, con atto del 26/2/2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione William Punghellini, Presidente del Comitato Interregionale, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS; - che, con istanza del 3 aprile 2008, il Punghellini ha chiesto l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS; - che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visti - l’art. 23, comma 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del CGS, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, anche tenendo conto di quanto disposto dall’art. 24 del CGS in materia di collaborazione degli incolpati e dall’art. 16 del CGS in tema di poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva; che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: sanzione base: inibizione per mesi 13 e 15 giorni; diminuzione in applicazione dell’art. 23, tenuto conto del comportamento del Punghellini nel corso dell’attività di indagine e della dichiarazione resa in data odierna: fino alla misura di 9 mesi; ulteriore diminuzione in applicazione dell’art. 24: fino alla misura di 6 mesi; sanzione da applicare: 6 mesi; rilevato altresì che il periodo di autosospensione sofferto dall’incolpato non può esser computato nella sanzione, in quanto la previsione di cui all’art. 20, comma 5, CGS si riferisce a fattispecie diversa, con la conseguenza che i due istituti non sono assimilabili; che il Procuratore federale non ha alcun potere di ratifica in ordine a eventuali decisioni di autosospensione, né comunque risulta che, nel caso di specie, si sia verificata tale ipotesi; che non vi è stato accordo tra la Procura federale e l’incolpato in punto di anticipazione del termine di decorrenza della sanzione; che non ricorre il caso della commutazione in prescrizioni alternative, non essendo stataformulata alcuna proposta in tal senso da parte della Procura Federale; che il Procuratore federale ha precisato che la propria adesione all’istanza formulata dall’incolpato presupponeva l’applicazione della sanzione dal momento della decisione dell’organo giudicante, senza avere effetto retroattivo; dispone l’applicazione a William Punghellini della sanzione della inibizione per 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento alla parte”. Dopo aver dato lettura della ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento.
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