F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45/CDN del 04/04/08 (87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO OMODEO (qualificatori Presidente Valenzana Calcio Srl e risultante socio di maggioranza della stessa Società nella stagione sportiva 2006-2007, nonché amministratore unico della medesima nella stagione sportiva 2007-2008),VITO PETRONE (all’epoca dei fatti allenatore di base tesserato GSD Mappanese) e delle Società VALENZANA CALCIO Srl e GSD MAPPANESE (nota n. 1152/569pf06- 07/SP/ma del 9.11.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45/CDN del 04/04/08 (87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO OMODEO (qualificatori Presidente Valenzana Calcio Srl e risultante socio di maggioranza della stessa Società nella stagione sportiva 2006-2007, nonché amministratore unico della medesima nella stagione sportiva 2007-2008),VITO PETRONE (all’epoca dei fatti allenatore di base tesserato GSD Mappanese) e delle Società VALENZANA CALCIO Srl e GSD MAPPANESE (nota n. 1152/569pf06- 07/SP/ma del 9.11.2007) Letto il deferimento ed esaminati gli atti presenti nel fascicolo, tra cui le memorie prodotte rispettivamente dal difensore del sig. Vito Petrone e dal GSD Mappanese, udite le conclusioni delle parti, ha innanzitutto preso in esame le eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate nella prima memoria, ritenendole tutte infondate, così come quella avanzata dal difensore del sig. Omodeo e della Valenzana nel corso dell’odierna riunione. A riguardo la Commissione ha emesso ordinanza di rigetto. La presunta violazione di quanto disposto dai commi 6 e 11 dell’art. 32 del CGS non comporta in ogni caso l’inammissibilità del deferimento giacchè tali norme non prevedono detta sanzione. Peraltro, le indagini, il cui epilogo è rappresentato dal deposito della relazione del competente ufficio, si sono chiuse quando la stagione relativa ai fatti non era ancora terminata e quindi nel pieno rispetto del termine previsto dal citato comma 11. Parimenti, va evidenziato che l’avviso della conclusioni delle indagini medesime è implicitamente contenuto nel deferimento comunicato a tutte le parti e quindi risulta rispettata anche la disposizione contenuta nel richiamato comma 6. Nel contempo, la Commissione ritiene la sussistenza della propria competenza a conoscere dei fatti contestati giacchè questi coinvolgono soggetti e campionati di livello nazionale; tale competenza si estende anche alle persone tesserate a livello locale. Il fatto storico posto alla base del deferimento, peraltro mai contestato da nessuno degli incolpati, risulta compiutamente ricostruito sulla base delle indagini svolte dal competente ufficio federale. Deve però valutarsi se il provino effettuato il 27 febbraio 2007 sia stato organizzato nell’interesse della Biellese, come affermato dai fratelli Donatacci, ovvero della Valenzana, che a detta del sig. Omodeo avrebbe aderito alla proposta di costituire una propria compagine Primavera solo dopo lo svolgimento del provino stesso. A sostegno della tesi della Procura, in base alla quale la visione dei calciatori è partita da una iniziativa della Valenzana, vi sono elementi di fatto e considerazioni fondate sulla logica. Tra i primi, le dichiarazioni rese da tutti i calciatori coinvolti i quali hanno riferito che l’Avv. Donatacci ha sempre parlato del progetto della Valenzana e che l’autorizzazione al provino era stata richiesta alla Biellese, nonché le affermazioni contenute nella memoria difensiva del sig. Petrone analoghe come contenuto a quelle innanzi richiamate. Sotto il profilo della logica deve evidenziarsi che non vi sarebbe stata ragione, se il provino fosse stato organizzato su iniziativa della Biellese, di far visionare i suoi stessi calciatori, di assicurare l’esistenza della sua autorizzazione, di incaricare della direzione tecnica dell’avvenimento l’allenatore di un altro sodalizio. E’ quindi evidente che il provino era finalizzato alla formazione della compagine Primavera della Valenzana, obiettivo più volte esternato da parte del sig. Omodeo, che aveva indicato nei fratelli Donatacci e nel sig. Petrone i soggetti da lui incaricati di valutare la fattibilità del progetto. Ben può dirsi che i risultati delle indagini portano a ritenere provate e quindi fondate le contestazione rispettivamente mosse ai diversi deferiti. Per quanto riguarda le due società coinvolte, appare credibile la tesi proposta dalla Mappanese secondo la quale il sodalizio era all’oscuro dell’attività svolta dal sig. Petrone; ciò non toglie che il suddetto Gruppo Sportivo debba essere chiamato a rispondere, a titolo oggettivo, della condotta del proprio tesserato. Parimenti deve essere dichiarata la responsabilità oggettiva della Valenzana giacchè il sig. Omodeo, seppur autodefinitosi Presidente della società, all’epoca dei fatti ne era il socio di maggioranza ma non il legale rappresentante. P. Q. M. accoglie il deferimento ed applica al sig. Omodeo Alberto l’inibizione fino al 30 settembre 2008 e l’ammenda di €. 1.000,00 (mille/00), al sig. Petrone Vito l’inibizione fino al 30 giugno 2008, alla Valenzana Calcio Srl l’ammenda di €. 2.000,00 (duemila/00), al GSD Mappanese l’ammenda di €. 200,00 (duecento/00).
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