F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45/CDN del 04/04/08 (221) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC VIS MACERATA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SAMB. MONTECASSIANO-VIS MACERATA DEL 1.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche – C.U. n. 105 del 15.2.2008 – Campionato Provinciale Allievi).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45/CDN del 04/04/08 (221) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ AC VIS MACERATA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SAMB. MONTECASSIANO-VIS MACERATA DEL 1.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 105 del 15.2.2008 – Campionato Provinciale Allievi). La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti; PREMESSO CHE - Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 15.02.2008 la Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Marche respingeva il reclamo proposto dalla stessa società AC VIS Macerata in merito alla irregolare pozione del calciatore Giaconi Massimiliano – appartenente alla società Samb Montecassiano– nella gara del 1.2.2008 disputata tra l’odierna reclamante e la medesima società Samb Montecassiano e valevole per il Campionato Provinciale Allievi, girone A, e confermava il risultato acquisito sul campo; - Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare Nazionale la Società AC VIS Macerata deducendo che o nella gara del 15.2.2008 la società Samb Montecassiano non poteva schierare il calciatore Giaconi Massimiliano, in quanto quest’ultimo, squalificato per una gara effettiva con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 23.1.2008 della medesima Delegazione Provinciale, non avrebbe scontato la predetta squalifica nel turno successivo, pur non prendendo parte all’incontro disputato contro la società Civitanovese “B” valevole per il medesimo Campionato, atteso che tale ultima società è fuori classifica e che pertanto la gara disputata contro di essa dalla società Samb Montecassiano non poteva essere considerata ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare; o pertanto, il calciatore Giaconi Massimiliano avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica nella gara disputata tra la Samb Montecassiano e la A.C. Vis Macerata; - In forza di quanto sopra e della dedotta irregolare posizione del calciatore Giaconi Massimliano , l’odierna reclamante concludeva pertanto chiedendo che fosse inflitta alla società Samb Montecassiano la punizione sportiva della perdita della gara disputata in data 01.02.2008; Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato ed il reclamo deve pertanto essere respinto. A tal fine, va preliminarmente rilevato che è l’art. 22, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva – e non l’art. 17, comma 4, come erroneamente dedotto da controparte – che disciplina l’esecuzioni delle sanzioni a carico dei tesserati, così statuendo: “…Le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi della Giustizia Sportiva…”. Dalla lettura del predetto articolo si evince chiaramente che le sanzioni inflitte ai tesserati devono essere scontate nella prima gara ufficiale utile successiva al provvedimento irrogativo della sanzione, e ciò anche al fine di garantire l’immediatezza e l’efficacia della sanzione irrogata. Orbene, ciò posto e venendo al caso in esame, non vi può esser alcun dubbio che la gara disputata tra Samb Montecassiano e Civitanovese “B” sia una gara ufficiale del Campionato Provinciale Allievi, Girone A, e che pertanto il calciatore Giaconi Massimiliano, non prendendovi parte, abbia effettivamente scontato la giornata di squalifica comminatagli con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 23.1.2008 della medesima Delegazione Provinciale. A nulla vale l’assunto della reclamante secondo cui, in conseguenza del fatto che la società Civitanovese “B” non concorre alla classifica finale del campionato, la gara sopra citata non può essere considerata una gara valida ai fini dell’esecuzione della sanzione inflitta al calciatore Giaconi Massimiliano, atteso altresì che sia la società Samb Montecassiano sia la società Civitanovese “B” sono iscritte e partecipano regolarmente al Campionato Provinciale Allievi Girone A e che pertanto la gara da loro disputata è una gara ufficiale del predetto Campionato. Pertanto, nel caso de quo, non avendo il calciatore Giaconi Massimiliano preso parte all’incontro disputatosi tra la società Samb Montecassiano-Civitanovese “B” ed avendo pertanto scontato in tale gara la giornata di squalifica precedentemente comminatagli, egli poteva legittimamente disputare la successiva gara Samb Montecassiano –A.C. Vis Macerata. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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