COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 24/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 232 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Casalguidi 1923 Avverso Inibizione Dirigente Petroni Mirco Fino Al 2852008 (C.U. N° 38 Del 133 8)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 45 del 24/4/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
232 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Casalguidi 1923 Avverso Inibizione Dirigente
Petroni Mirco Fino Al 2852008 (C.U. N° 38 Del 133 8)
Propone rituale reclamo il Casalguidi 1923 avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S,
Territoriale della Toscana con la seguente motivazione:“Allontanato per aver rivolto al D.G. frase
irriguardosa e profferendo frase blasfema alla noifica persisteva nel proprio contegno. Uscendo dal
campo offendeva l’arbitro”.
La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, asserisce che il dirigente avrebbe solo
spronato l’arbitro con toni più che corretti a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei
giocatori rei di interventi violenti ed a far rispettare le regole, il tutto senza rivolgere all’arbitro offesa
alcuna né al momento dell’espulsione né successivamente.
La C.D. esaminato il reclamo, decide di respingere lo stesso.
Dal rapporto emerge chiaramente il comportamento del Petroni, comportamento non certo
violento, ma nemmeno rispettoso come sarebbe doveroso per un tesserato, emerge altresì come il
dirigente abbia più volte espresso in modo offensivo e non ortodosso il proprio dissenso
sull’operato arbitrale.
Si ricorda che il rapporto arbitrale costituisce prova privilegiata e la mera negazione dell’accaduto,
in assenza di ridimensionamento in sede di supplemento da parte del D.G. o di manifesta
contraddittorietà, non può portare a dubitare degli accadimenti.
Le prime frasi pronunciate dal Petroni non sono senz’altro offensive, ma decisamente irriguardose,
il bestemmiare costituisce senz’altro episodio da punirsi, mentre la reiterazione del comportamento
costituisce un’aggravante infine le offese nell’uscita dal campo completano il quadro per addivenire
alla sanzione comminata, che nel suo insieme è ben commisurata e va confermata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ordina incamerarsi la tassa relativa.
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