F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 16/05/08 (58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DELIO ROSSI (allenatore SS Lazio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ SS LAZIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 2 CGS (nota n. 680/460pf06-07/SP/ma dell’8.10.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 16/05/08
(58) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DELIO ROSSI (allenatore SS Lazio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ SS LAZIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 2 CGS (nota n. 680/460pf06-07/SP/ma dell’8.10.2007).
1) Il deferimento
Con provvedimento del 8.10.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Delio Rossi, allenatore della Soc. Lazio, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, nonché la Soc. Lazio per violazione dell’art. 2, comma 4, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 2), per responsabilità oggettiva in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato. A fondamento di tale deferimento la Procura federale ha posto le risultanze dell’attività svolta dall’Ufficio indagini (riportate nella relazione in data 17.4.2007, con i relativi allegati), a seguito della acquisizione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 401/1989, della intercettazione telefonica del 17.4.2006, trasmessa dalla Procura della Repubblica di Roma nell’ambito del procedimento penale n. 14908/06N. Secondo la Procura federale, nel corso della telefonata, il Rossi avrebbe sollecitato il Presidente Claudio Lotito a effettuare pressioni sulla dirigenza della Soc. Lecce al fine di ottenerne un atteggiamento remissivo in occasione della gara di campionato da disputarsi qualche tempo dopo. In particolare, la Procura federale ritiene che la condotta istigatrice del Rossi – peraltro non accolta dal Lotito – abbia concretizzato non l’ipotesi dell’illecito sportivo previsto dall’allora vigente art. 6 CGS, neppure sotto forma di tentativo, bensì quella dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 1, comma 1, CGS, dal momento che avrebbe assunto“una sufficiente esteriorizzazione”.
2) Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In quelle presentate dal Rossi, innanzitutto, in via preliminare, si eccepisce l’inutilizzabilità della conversazione telefonica, in quanto acquisita in un procedimento diverso da quello nell’ambito del quale è stata disposta; in secondo luogo, nel merito, si rileva che l’illegittima pubblicazione su un quotidiano della telefonata avrebbe prodotto una ingiustificata intrusione nella sfera privata del Rossi, tale da non consentire l’integrazione dell’ipotesi sanzionata dall’art. 1 del CGS; che le riflessioni espresse in una conversazione personale non assumerebbero il requisito della esteriorizzazione; che le frasi del Rossi sarebbero state riferite al mercato, come si evincerebbe dall’ascolto dell’intera telefonata (e non solo del passaggio riportato dalla Procura federale). In via istruttoria si chiede l’acquisizione del testo integrale della telefonata e l’audizione dei dirigenti della Soc. Lazio e della Soc. Lecce in ordine alla ricostruzione della trattativa per l’acquisto di un calciatore da parte delle Soc. Lazio. In quelle presentate dalla Soc. Lazio si eccepisce l’inutilizzabilità dell’intercettazione telefonica, sia perché acquisita illegittimamente, sia perché in violazione del diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, e si osserva che non vi sarebbe stata alcuna istigazione in quanto priva del carattere della concretezza e della serietà; che, comunque, le riflessioni intime scambiate con altre persone, anche se “azzardate”, non possono assumere rilevanza disciplinare, ove non escano al di fuori della sfera personale; che l’interpretazione delle affermazioni del Rossi fornita dalla Procura federale non corrisponderebbe alla realtà, in quanto non contestualizzata all’interno di un lungo colloquio avente ad oggetto le trattative di mercato della Soc. Lazio e, in particolare, l’acquisto di un calciatore della Soc. Lecce; e, infine, che non vi sarebbe responsabilità oggettiva della Soc. Lazio, in quanto il comportamento del tesserato sarebbe rimasto all’interno della sfera giuridica e organizzativa di questa. In via istruttoria si chiede l’audizione di tesserati in ordine alla ricostruzione della trattativa per l’acquisto di un calciatore da parte delle Soc. Lazio. Sia il Rossi sia la Soc. Lazio concludono chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.
3) Il dibattimento
Alla riunione del 22.11.2007, in parziale accoglimento dell’istanza formulata dai deferiti, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“In ordine alle eccezioni preliminari e alle richieste istruttorie proposte dai deferiti, la Commissione disciplinare nazionale osserva quanto segue. A) Con riferimento all’eccezione di inutilizzabilità della intercettazione della conversazione telefonica intercorsa tra il Lotito e il Rossi in data 17.4.2006, eseguita nell’ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Roma, si rileva che, secondo l’orientamento consolidato degli Organi della giustizia sportiva, ai fini dell’acquisizione e dell’utilizzo delle intercettazioni telefoniche e/o delle loro trascrizioni, è sufficiente la provenienza delle stesse dalla Autorità giudiziaria, dovendosi presupporre da tale derivazione la legittimità della loro assunzione in conformità dell’art. 268 c.p.p. Nel caso di specie, nessuna limitazione all’utilizzo di un simile materiale processuale può derivare né dal disposto dell’art. 270 c.p.p., in quanto siffatta limitazione opera soltanto nell’ambito del processo penale ai sensi del relativo codice di rito, non essendo invece preclusa la utilizzazione di trascrizioni, legittimamente acquisite, in procedimenti diversi da quello penale stesso, come è appunto quello disciplinare (trattasi di interpretazione già da tempo condivisa anche dal Garante per la protezione dei dati personali, come da provvedimento del 27.6.2001, in Bollettino n. 21/2001, p. 18); né dalla circostanza che l’intercettazione avrebbe potuto essere espunta dal processo in quanto non attinente; né dalla circostanza che la sua pubblicazione sugli organi di stampa sarebbe avvenuta in
modo illecito. In particolare, nella fattispecie opera il combinato disposto degli articoli 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e 24 e 27 (ed eventualmente anche 21) del d.lgs. n. 196/2003: tale articolato normativo realizza una evidente disciplina di settore, configurando una regola di carattere speciale che – per quanto qui rileva – legittima gli organi della disciplina sportiva a richiedere (e, conseguentemente, a utilizzare) copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’art. 116 c.p.p. Ne consegue che la previsione limitativa derivante, con effetti endoprocessuali in ambito penale, dall’art. 270 c.p.p. trova deroga ampliativa proprio in forza del principio – contenuto in fonte legislativa di pari rango - secondo cui “il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di soggetti pubblici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge”, quale appunto quella del citato art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989. B) Con riferimento alle richieste istruttorie, tenuto conto che, secondo la prospettazione difensiva, la conversazione tra il Lotito e il Rossi del 17.4.2006 si sarebbe articolata in più telefonate successive, il cui esame deve essere compiuto in un unico contesto ai fini di una più completa valutazione del significato delle affermazioni riferite al Rossi, rilevato che la Procura federale non si è opposta a tali richieste, si ritiene utile l’acquisizione delle conversazioni telefoniche in data 16.4.2006, ove esistenti;
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale
1) rigetta le eccezioni preliminari proposte dai deferiti in ordine alla inutilizzabilità della intercettazione della conversazione telefonica intercorsa tra il Lotito e il Rossi in data 17.4.2006;
2) dispone l’acquisizione di tutte le conversazioni telefoniche intercorse tra il Lotito e il Rossi in data 17.4.2006, mandando alla Procura federale per i conseguenti adempimenti;
3) sospende il presente procedimento.”
A seguito della trasmissione da parte della Procura federale del testo integrale della conversazione telefonica del 17.4.2006, la Commissione ha convocato nuovamente le parti. Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione della squalifica per 8 (otto) giornate di gara per il Rossi e a quella della ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Lazio. Sono comparsi altresì il Rossi e il Presidente della Soc. Lazio, i quali hanno ribadito la propria versione dei fatti, respingendo ogni addebito, nonché i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, hanno insistito nelle conclusioni già formulate, formulando altresì istanza di ascolto in contraddittorio del contenuto della conversazione telefonica. Al termine della discussione, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“In ordine alla richiesta formulata in sede di discussione dalla difesa degli incolpati, la Commissione disciplinare nazionale, rilevato che non si ravvisa la necessità dell’ascolto in contraddittorio della conversazione telefonica del 17.4.2006, non essendovi contestazione sulla intelligibilità del contenuto della stessa, P.Q.M. Rigetta l’istanza ”.
Concluso il dibattimento, la Commissione si è riunita in camera di consiglio.
4) I motivi della decisione
La Commissione rileva che, nel corso di una conversazione telefonica del 17.4.2006 – che la Commissione ha ascoltato integralmente - ad un certo punto, il Rossi si è rivolto al Presidente Lotito dicendogli “dobbiamo intavolare le trattative con il Lecce perché abbiamo bisogno che vengano abbastanza ammorbiditi qua a giocare” e perché, considerato che sono una buona squadra e che, ove decidano di giocare, possono creare problemi, “se vedono che possono fare degli affari … non dovrebbero venire col dente avvelenato”. Dal punto di vista logico interpretativo, tali affermazioni erano dirette a invocare un atteggiamento di minore aggressività sportiva del Lecce in occasione dell’imminente svolgimento della gara di campionato del 30.4.2007. Esse, dunque, lungi dal concretizzare un tentativo di illecito sportivo previsto dall’art. 6 CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 7), non essendo idonee a produrre un danno o un pericolo per gli interessi protetti da quella disposizione (come peraltro riconosciuto dalla stessa Procura federale), integrano la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, secondo il quale le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Le spiegazioni fornite dal Rossi e dal Lotito non trovano riscontro né nel senso letterale della trascrizione, né in quello delle parole utilizzate e della logica comune. È vero, infatti, che la conversazione ha avuto ad oggetto quasi esclusivamente le strategie di mercato della Soc. Lazio e, in particolare, il possibile acquisto di un calciatore della Soc. Lecce, ma è altrettanto vero che le affermazioni del Rossi, per quanto circoscritte, isolate e superficiali, risultano comunque essere il risultato di un atteggiamento non consono ai doveri di correttezza che devono informare il comportamento dei tesserati. Sanzioni eque, tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Ai fini della loro quantificazione, occorre considerare, per un verso, che la conversazione era di natura personale e non avrebbe avuto alcuna rilevanza esterna ove essa fosse stata espunta – come sarebbe stato opportuno – dal procedimento penale in corso, in quanto non attinente, e ove essa non fosse stata pubblicata – come avrebbe dovuto – su un quotidiano, in quanto coperta da segreto istruttorio, e, per l’altro, che alle affermazioni del Rossi non può attribuirsi particolare rilievo, visto che non vi era un effettivo interesse della Società Lazio a un trattamento di favore, tenuto conto che, in quel momento, la situazione di classifica rendeva molto probabile il raggiungimento dell’obiettivo del piazzamento Uefa perseguito dalla stessa Società. Alla responsabilità del Rossi segue quella oggettiva della Soc. Lazio per il comportamento tenuto dal proprio tesserato.
5) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Delio Rossi la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate ufficiali di gara e alla Soc. SS Lazio SpA quella dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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