F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 16/05/08 (300) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD UNION ‘91 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA UNION 91-TORVISCOSA DEL 27.4.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Friuli VG – C.U. n. 59 del 2.5.2008 – Campionato di Eccellenza).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 16/05/08
(300) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD UNION ‘91 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA UNION 91-TORVISCOSA DEL 27.4.2008
(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Friuli VG - C.U. n. 59 del 2.5.2008 – Campionato di Eccellenza).
La società Union 91 con ricorso trasmesso a mezzo telefax il 9 maggio 2008 impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Friuli Venezia Giulia pubblicata sul C. U. n. 59 del 2 maggio 2008, che aveva respinto il reclamo della stessa Union 91 avverso la regolarità della gara Union 91–Torviscosa del 27 aprile 2008 Campionato Eccellenza. Le norme sulla abbreviazione dei termini disposte dalla Presidenza Federale in relazione all’art. 33 comma 11 C.G.S., pubblicate sul C.U. n. 67/A del 25 febbraio 2008, prevedono che il ricorso come quello in oggetto deve essere trasmesso alla Commissione Disciplinare Nazionale via telefax entro il giorno successivo di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale. E’ di tutta evidenza che la norma non è stata rispettata dalla ricorrente, che avrebbe dovuto inoltrare il ricorso entro venerdì 3 maggio 2008, con conseguente tardività dello stesso. La tesi della ricorrente, che la normativa sulla abbreviazione dei termini non sarebbe applicabile alle ipotesi di impugnazione proposte ai sensi dell’art. 46 comma 4 CGS, non è fondata, rientrando nella competenza di questa Commissione anche i ricorsi avverso le decisioni delle CD Territoriali assunte ai sensi dell’art. 46 comma 3 CGS, con conseguente applicabilità della normativa di cui sopra. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa addebitata in conto.
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