F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 16/05/08 (303) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. CALDARI CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA FARESINA-CALDARI DEL 24.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 47 del 13.3.2008 – Campionato di 2^ Categoria).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 16/05/08 (303) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. CALDARI CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA FARESINA-CALDARI DEL 24.2.2008 (Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 47 del 13.3.2008 – Campionato di 2^ Categoria). La Commissione Disciplinare Territoriale Abruzzo, con decisione pubblicata il 13 marzo 2008, dichiarava inammissibile per difetto di sottoscrizione il reclamo della Polisportiva Caldari Calcio avverso la regolarità della gara Varesina–Caldari del 24 febbraio 2008 Campionato 2^ Categoria. Su tale reclamo risultavano difatti opposti il timbro della reclamante, l’indicazione di cognome e nome del presidente, ma non la firma di quest’ultimo. Propone ricorso la Società Caldari (presentato inopinatamente alla Corte di Giustizia Federale in data 20 marzo 2008 e rimesso a questa Commissione il 12 maggio 2008 protocollo n. 5118.9 AM/ri), deducendo che l’autografia della sottoscrizione non costituisce requisito di esistenza giuridica dell’atto allorquando dal suo contesto appare certo l’autore. Per cui la C.D.T. avrebbe dovuto esaminare il merito del reclamo, che sarebbe stato suscettibile di accoglimento in quanto la società antagonista aveva utilizzato nella gara in oggetto quale assistente dell’arbitro una persona non tesserata. Il ricorso è infondato. La mancata sottoscrizione del reclamo alla CD Territoriale, che non è contestata, comporta il vizio di inammissibilità del reclamo stesso che si ricava dal comma 5 art. 33 CGS e che è di per sé insanabile e che, comunque, l’attuale ricorrente non ha chiesto di sanare prima della decisione impugnata, che dev’essere pertanto confermata. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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