F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 08/05/08 (211) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ODB VALLE SALIMBENE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 32 del 21.2.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 08/05/08
(211) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ODB VALLE SALIMBENE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 32 del 21.2.2008)
la Commissione Disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; tra cui la memoria difensiva prodotta dalla ODB Valle Salimbene, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la applicazione a carico della ODB Valle Salimbene della penalizzazione di 4 punti in classifica e dell’ammenda di € 500,00, osserva quanto segue Il ricorso della Procura Federale avverso l’impugnata decisione adottata dalla Commissione Territoriale si limita alla posizione della ODB Valle Salimbene, deferita per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale. In prime cure il sodalizio è stato sanzionato con l’ammenda di €. 300,00 Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo la insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della ODB Valle Salimbene in considerazione del negligente comportamento da essa tenuto, dei vantaggi agonistica derivatile dai fatti in oggetto, dell’entità delle sanzioni comminate agli altri deferiti, della gravità oggettiva dell’accaduto. Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate ed a riguardo non offrono concreti elementi contrari le argomentazioni poste alla base della memoria difensiva prodotta dall’appellata. Non sono invece in toto condivisibili le conclusioni della Procura in merito all’entità della sanzione da infliggere alla ODB Valle Salimbene. Questa ha commesso una evidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica dall’utilizzo di un calciatore non tesserato per essa ma ha agito in modo colposo e non doloso. Peraltro, qualora fosse adottata la quantificazione proposta dalla Procura Federale si verrebbe a concretizzare una sperequazione rispetto all’entità delle sanzioni inflitte ai tesserati della ODB Valle Salimbene. La Commissione ritiene invece congrua la definizione della sanzione siccome risultante dal dispositivo. P. Q. M. accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione della CD Territoriale presso il CR Lombardia pubblicata sul CU n° 32 del 21.2.2008, infligge alla ODB Valle Salimbene la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso. Conferma nel resto.
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