F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 08/05/08 (284) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ US TORELLA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA TORELLA DEL SANNIO-SALCITO DEL 30.3.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise C.U. n. 104 del 17.4.2008 – (Campionato di 2^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 08/05/08
(284) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ US TORELLA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA TORELLA DEL SANNIO-SALCITO DEL 30.3.2008
(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise C.U. n. 104 del 17.4.2008 – (Campionato di 2^ Categoria).
La CD Territoriale presso il CR Molise, con decisione resa il 17 aprile 2008, accoglieva il reclamo della società Salcito e, per l’effetto, comminava alla società Torella la punizione sportiva della perdita della gara Torella–Salcito del 30 marzo 2008 campionato seconda categoria per la posizione irregolare del calciatore Ciamarra Domenico in corso di squalifica. Ricorre la società Torella chiedendo la revoca di tale decisione deducendo l’errore nel quale sarebbe incorsa la C.D. Territoriale nell’aver scambiato il calciatore Ciamarra Domenico (nato il 19 luglio 1975 matricola 2648217), che non aveva partecipato alla gara in quanto squalificato, con l’omonimo Ciamarra Domenico (nato il 18 luglio 1972 matricola 3618498), che aveva titolo di partecipare alla gara perché non sanzionato. Il ricorso è fondato. L’assunto della ricorrente risulta provato dalla distinta dei calciatori partecipanti alla gara Torella-Terventum del 16.3.2008, acquisita agli atti da questa Commissione, dalla quale si evince la partecipazione del calciatore Ciamarra Domenico nato il 17.7.1975 matricola n. 2648217, sanzionato successivamente con il CU n. 95 del 20.3.2008. Per cui la partecipazione alla gara in oggetto dell’altro calciatore Ciamarra Domenico nato il 18.7.1972 matricola 3618498 era legittima P.Q.M. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e ripristina il risultato conseguito sul campo Torella -Salcito del 30.3.2008 (3-2). Nulla per la tassa non versata.
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