F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53/CDN del 12/05/08 (291) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante US Massese 1919 Srl), LUIGI MONTERISI (Presidente del collegio sindacale US Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ US MASSESE 1919 Srl (nota n. 4508/991pf07-08/SP/ma del 2.5.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 53/CDN del 12/05/08
(291) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante US Massese 1919 Srl), LUIGI MONTERISI (Presidente del collegio sindacale US Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ US MASSESE 1919 Srl (nota n. 4508/991pf07-08/SP/ma del 2.5.2008)
Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 2 maggio 2008 dal Procuratore Federale nei confronti:
-del sig. Nicola Ferrara, amministratore unico e legale rappresentante della US Massese 1919 Srl per violazione di cui all’art. 8 , comma 1, CGS, per avere sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.vi.so.c. in data 28 gennaio 2008 attestante circostanze e dati contabili non veridici e per violazione di cui all’art.85, lett. B) par. V NOIF per mancato pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti del mese di settembre 2007 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- del sig. Luigi Monterisi, Presidente del Collegio Sindacale della US Massese 1919 Srl per violazione di cui all’art.8, comma 1, CGS per aver sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.viso.c. in data 28 gennaio 2008 attestante circostanze e dati contabili non veridici;
- della US Massese 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 2 CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante ed al Presidente del Collegio Sindacale Esaminata la memoria 9 maggio 2008 depositata in atti dalla difesa dei deferiti Ascoltato il difensore dei deferiti, il Presidente della US Massese 1919 Srl sig. Nicola Ferrara ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con l’irrogazione delle sanzioni della inibizione per mesi otto al sig. Nicola Ferrara, della inibizione per mesi sei al sig. Luigi Monterisi e della ammenda di euro 20.000,00 con diffida alla US Massese 1919 Srl Rilevato che il deferimento è stato disposto a seguito della comunicazione con cui la Segreteria della Co.vi.so.c. ha rilevato l’omesso pagamento nei termini stabiliti da parte della U.S. Massese 1919 srl del pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di settembre 2007 e per i contenuti della dichiarazione non veritiera datata 28 gennaio 2008 trasmessa dalla Società alla Co.vi.so.c. attestante il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti (per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007) Preso atto dei contenuti della memoria difensiva depositata in atti dai soggetti deferiti con la quale si assume che non sarebbe stata violata alcuna norma poiché tutto quanto verificatosi sarebbe stato determinato da un disguido prontamente ed autonomamente sanato. Rilevato che, in effetti, la Società deferita ha commesso un errore nel pagamento delle ritenute IRPEF determinato dal fatto che fino al mese di dicembre del 2007 sui modelli F 24 non era richiesta l’indicazione del mese di riferimento del versamento delle ritenute IRPEF e che tale mancata indicazione poteva indurre facilmente in errore Ritenuto che le suddette considerazioni su quanto accaduto non possono però escludere la responsabilità del legale rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale della US Massese che, peraltro, di fatto, nella stessa memoria difensiva confessano il proprio inadempimento; Valutato che, oltre all’inadempimento consistente nel mancato tempestivo pagamento delle ritenute IRPEF va presa in considerazione la attestazione non veritiera depositata presso la Co.vi.so.c. che, però, proprio per le considerazioni sopra esposte, va inquadrata come comportamento privo di ogni connotazione dolosa dei deferiti Apprezzate le attenuanti del caso nella determinazione delle sanzioni da irrogare ai deferiti, la cui responsabilità può in conclusione essere definita come semplice “culpa in vigilando” P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le sanzioni della inibizione per mesi quattro al sig. Nicola Ferrara, della inibizione per mesi tre al sig. Luigi Monterisi e della ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) con diffida alla US Massese 1919 Srl.
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