F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 08/05/08 (258) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SODA (allenatore Spezia Calcio 1906 Srl) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 Srl PER VIOLAZIONE ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 3552/961pf07-08/SP/gb del 17.3.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 08/05/08
(258) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SODA (allenatore Spezia Calcio 1906 Srl) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 Srl PER VIOLAZIONE ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 3552/961pf07-08/SP/gb del 17.3.2008)
Con provvedimento del 17.3.2008 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Antonio Soda e la società Spezia Calcio 1906 Srl per rispondere il primo della violazione dell’art. 5 comma 1 CGS e la seconda a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato. All’inizio della riunione, gli incolpati hanno depositato istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, sulla quale ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale. Visto l’art. 23, comma 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, del CGS, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; in particolare, le sanzioni sono state per entrambi i deferiti così determinate: sanzione base:ammenda di € 7.500,00; diminuzione di un terzo in applicazione dell’art. 23 CGS ; sanzione finale da applicare: ammenda di € 5.000,00. P.Q.M. Dispone l’applicazione a Soda Antonio ed alla soc. Spezia Calcio 1906 Srl dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuno. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei deferiti.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 08/05/08 (258) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SODA (allenatore Spezia Calcio 1906 Srl) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 Srl PER VIOLAZIONE ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 3552/961pf07-08/SP/gb del 17.3.2008)"