F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 08/05/08 (215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Presidente Piacenza FC SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ PIACENZA FC SpA PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS (nota n. 2504/160pf07-08/SP/mc del 1.2.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 08/05/08
(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Presidente Piacenza FC SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ PIACENZA FC SpA PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS (nota n. 2504/160pf07-08/SP/mc del 1.2.2008)
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Fabrizio Garilli, presidente della soc. Piacenza FC SpA e la Società Piacenza Football Club SpA, per rispondere il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione alla conduzione tecnica della prima squadra della società Piacenza, militante nel Campionato di Serie B, che sarebbe stata svolta di fatto, dal sig. Gianmarco Remondina, allenatore professionista di seconda categoria, mentre l’allenatore in prima, sig. Felice Secondini, avrebbe svolto il ruolo di prestanome; la società Piacenza, per rispondere della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili ai propri tesserati ed al proprio presidente. I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali chiedono, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, che venga irrogata una sanzione ridotta al minimo. Nel corso della riunione del 8.5.2008 il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione per il Garilli e dell’ammenda di € 20.000,00 per la soc. Piacenza Football Club. Il difensore dei deferiti si è riportato alle note difensive insistendo per il proscioglimento degli incolpati. Va preliminarmente rilevato che i tesserati Remondina e Secondini sono già stati giudicati per i medesimi fatti dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Il Remondina ha richiesto ed ottenuto l’applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 CGS. Il Secondini è stato invece ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1 CGS e dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico. Nel corso di tale giudizio il Secondini ha ammesso di aver espletato funzioni di coordinatore delegando all’allenatore in seconda tutta la preparazione tecnico-tattica della prima squadra, spogliandosi così della funzione tipica dell’allenatore in prima. E’ indubbio che su tutta la vicenda grava un ombra di incertezza dovuta all’opinabilità delle valutazioni sulle condotte dei tesserati Remondina e Secondini. Elemento dirimente appare però, oltre alle dichiarazioni rese dal Secondini alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, anche la circostanza che al recente esonero del sig. Remondina da parte del Piacenza Calcio ha fatto seguito l’ingaggio di altro tecnico responsabile, il signor Marco Somma, relegando al ruolo di allenatore in seconda il sig. Felice Secondini. Ciò ha confermato che la responsabilità della conduzione della squadra era in precedenza in realtà affidata al signor Gianmarco Remondina. Gli addebiti mossi ai deferiti sono quindi provati e sanzioni congrue appaiono quelle di mesi uno di inibizione per il Garilli e di € 3.000,00 per la soc. Piacenza FC. P.Q.M. infligge a Garilli Fabrizio la sanzione di mesi uno di inibizione ed alla soc. Piacenza Football Club SpA quella di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.
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