F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51/CDN del 06/05/08 (285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FOUZI HADJ (Presidente e legale rappresentante AS Lucchese Libertas Srl), GIOVANNI TORRE (Consigliere AS Lucchese Libertas Srl), ANDREA PAPINI (Presidente del Collegio sindacale AS Lucchese Libertas Srl) E DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS Srl (nota n. 4403/1177pf07-08/SP/ad del 26.4.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 51/CDN del 06/05/08
(285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FOUZI HADJ (Presidente e legale rappresentante AS Lucchese Libertas Srl), GIOVANNI TORRE (Consigliere AS Lucchese Libertas Srl), ANDREA PAPINI (Presidente del Collegio sindacale AS Lucchese Libertas Srl) E DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS Srl (nota n. 4403/1177pf07-08/SP/ad del 26.4.2008)
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Fouzi Hadj, Torre Giovanni, Andrea Papini rispettivamente Presidente e legale rappresentante, Consigliere e Presidente del Collegio sindacale della AS Lucchese Libertas Srl nonché la medesima AS Lucchese Libertas Srl per rispondere:
- Il Presidente Fouzi Hadj: A) della violazione prevista e punita dall’art. 10 comma 3 seconda parte CGS vigente, (già art. 8 comma 3 seconda parte CGS previgente), in relazione all’allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, per aver omesso il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativamente alle mensilità di maggio e giugno entro il termine del 31 ottobre 2007, in violazione della normativa federale; B) della violazione di cui all’art. 7, comma 1, del previdente CGS, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto due dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti circostanze e dati contabili non veridici;
- il Consigliere Sig. Giovanni Torre: A) della violazione di cui all’art. 7, comma 1, del previdente CGS, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto una delle due dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti circostanze e dati contabili non veridici; B) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per essersi qualificato in una delle due dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. quale Presidente del Collegio Sindacale senza averne i poteri e la qualità, rivestendo il medesimo la qualità di Consigliere della Lucchese senza, peraltro, delega di rappresentanza;
- il Presidente del Collegio sindacale Andrea Papini della violazione di cui all’art. 7, comma 1, del previgente CGS, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto una delle due dichiarazione datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti circostanze e dati contabili non veridici;
- la Soc. AS Lucchese Libertas s.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 7, comma 2 del CGS previgente oggi trasfusi rispettivamente negli artt. 4, commi 1 e 2, e art. 8, comma 3, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentate, al proprio Presidente del Collegio sindacale ed al proprio Consigliere.
I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali hanno richiesto il loro proscioglimento. Alla riunione del 6.5.2008 il rappresentante della Procura ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi otto per Fouzi Hadj, mesi sei per Torre Giovanni, mesi quattro per Papini Andrea e la penalizzazione di punti quattro da scontarsi nella prossima stagione oltre all’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. AS Lucchese. Il deferito Papini, comparso personalmente, ha affermato la piena legittimità del proprio comportamento. I difensori dei deferiti si sono riportati alle note difensive insistendo per il proscioglimento ed affermando, in subordine, l’eccessività delle richieste di condanna avanzate dalla Procura. Dalla nota e dalla documentazione inviate dalla Co.Vi.So.C. risulta che la Soc. Lucchese Libertas s.r.l. non ha adempiuto, entro il termine del 31 ottobre 2007, al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, così come prescritto dal C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, all. B), paragrafo IV, lett. A) n. 2. La società, in data 31 ottobre 2007, ha depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal Presidente Fouzi Hadj e da sig. Torre Giovanni, qualificatosi Presidente del Collegio Sindacale, con la quale attestava falsamente il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti di maggio e giugno 2007, corredata dai modelli F24 inviati telepaticamente. La Co.Vi.So.C. in data 18 marzo 2008, rilevava che la suddetta dichiarazione risultava sottoscritta, oltre che dal Presidente della Società, dal sig. Torre Giovanni, che rivestiva la qualità di Consigliere di amministrazione e non di Presidente del Collegio Sindacale, come dallo stesso attestato. Per questo motivo convocava la società per il giorno 27 marzo 2008, invitandola a produrre una serie di documenti. Nonostante la Co.Vi.So.C. avesse accolto la richiesta della società di posticipare l’incontro al 1° aprile 2008, i Dirigenti della società non si presentavano presso la sede della Co.Vi.So.C. e depositavano una comunicazione, sottoscritta dal Segretario della Lucchese, con allegata una seconda dichiarazione datata 31 ottobre 2007 sottoscritta dal Presidente e dal Presidente del Collegio Sindacale, Andrea Papini attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007. In sede di verifica ispettiva effettuata in data 22 aprile 2008, la Co.Vi.So.C. riscontrava che entrambe le dichiarazioni sopra citate erano mendaci, in quanto la Lucchese non aveva provveduto al versamento delle ritenute e dei contributi de quibus. Il mancato pagamento delle ritenute e dei contributi relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, è comprovato dalla documentazione trasmessa dalla Co.Vi.So.C.. In particolare risulta che il Collegio Sindacale della Lucchese, con verbale del 20 dicembre 2007 ha accertato, alla data del 30 novembre 2007, il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals in questione. I fatti posti nelle note difensive a sostegno della richiesta di proscioglimento non sono stati provati. Non è stato prodotto il presunto provvedimento di sequestro che avrebbe “congelato” le operazioni bancarie, dal quale sarebbe stato possibile verificare l’esatta natura del provvedimento stesso. Né tanto meno è stata prodotta la prova dell’avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi che già era stato invano richiesta dalla Co.Vi.So.C. con la nota 18.3.2008. Anziché gli originali dei modelli F24 ovvero le ricevute telematiche di essi, è stato prodotto un estratto conto prelevato dal sistema informatico home banking privo di qualsiasi garanzia di autenticità. Per di più tale documento risale al 2.11.2007 mentre dal mastrino contabile del conto corrente bancario de quo allegato n. 8 alla nota Co.Vi.So.C. del 24.4.2008, risulta che le operazioni di pagamento in tale data sono state stornate. Pertanto risulta provato per tabulas che i deferiti erano pienamente consapevoli dell’inadempimento fin dal 2.11.2007. Dal verbale del Collegio Sindacale risulta anche che alla data del 30/9/07 la Lucchese era titolare di altro conto corrente bancario presso la Banca Unicredit e che in data 3.12.2007 la società ha provveduto a chiudere il conto corrente sulla Banca Intesa, rendendo così ancora più scarsamente rilevante la dichiarazione 30.4.2008 allegato n.14 alle note difensive. Peraltro va rilevata la singolarità e la incredibilità della circostanza dedotta dai deferiti secondo la quale pur conoscendo l’avvenuto “congelamento” del conto corrente, il Presidente della Società avrebbe operato ugualmente su di esso. La dichiarazione 30.4.2008 dell’Istituto San Paolo, in disparte la notazione in ordine all’assoluta incertezza sulla provenienza, non prova null’altro che l’omesso pagamento contestato. Si rileva infine l’incomprensibile silenzio tenuto dai deferiti fino al deferimento nonostante le ripetute richieste di chiarimento avanzate dalla Co.Vi.So.C. Non c’è dubbio che l’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie contestata nel deferimento. Detta violazione è ascrivibile al Presidente e Legale rappresentante della Lucchese sig. Fouzi Hadj, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con la società. Inoltre, la non veridicità delle due dichiarazioni 31.10.2007 depositate dalla Lucchese presso la Co.Vi.So.C. realizza la violazione di cui all’art. 7, comma 1, del previgente CGS, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS, ascrivibile al Presidente della Lucchese sig. Fouzi Hadj, al Presidente del Collegio sindacale Andrea Papini ed al Consigliere sig. Giovanni Torre, i quali hanno sottoscritto le dichiarazioni de quibus, attestando circostanze non veridiche. Ciò integra una falsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche. Infine il sig. Giovanni Torre, deve rispondere anche della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per essersi qualificato nella più volte citata dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. quale Presidente del Collegio Sindacale, senza averne i poteri e la qualità, rivestendo il medesimo la qualità di Consigliere della Lucchese senza delega di rappresentanza. Tale comportamento è senz’altro contrario ai doveri di lealtà e probità imposti dall’ordinamento sportivo. Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società Lucchese Libertas Srl, ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 7, comma 2 del CGS previgente oggi trasfusi rispettivamente negli artt. 4, commi 1 e 2, e art. 8, comma 3, del CGS vigente) per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, al Presidente del Collegio sindacale ed al proprio Consigliere, anche in relazione alla violazione dell’art. 1 comma 1 CGS contestata al solo Torre. Sanzioni congrue per tali violazioni disciplinari appaiono quelle di mesi otto di inibizione per il Fouzi Hadj, mesi sei di inibizione per il Torre, mesi quattro per il Papini e punti tre di penalizzazione oltre ad € 5.000,00 di ammenda per la AS Lucchese. I punti di penalizzazione devono essere scontati nella prossima stagione sportiva vista la non afflittività della sanzione se riferita alla stagione corrente. P.Q.M. infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: inibizione di mesi otto per Fouzi Hadj, inibizione di mesi sei per Torre Giovanni, inibizione di mesi quattro per Papini Andrea, punti tre di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009 oltre ad € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la Società AS Lucchese Libertas Srl.
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