COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 19/6/2008 COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE C.U. n. 23/D – Stagione Sportiva 2007/2008 RECLAMO DELLA A.S.D. CASCINE SPORTIVA VERTENZA CONTRO LA A.S.D. PERIGNANO CALCIO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO DAI SOSTENITORI DI QUEST’ULTIMA IN OCCASIONE DELLA GARA A.C.D. CASCINE SPORTIVA / PERIGNANO CALCIO DEL 12.11.2006.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 19/6/2008 COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE C.U. n. 23/D – Stagione Sportiva 2007/2008 RECLAMO DELLA A.S.D. CASCINE SPORTIVA VERTENZA CONTRO LA A.S.D. PERIGNANO CALCIO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO DAI SOSTENITORI DI QUEST’ULTIMA IN OCCASIONE DELLA GARA A.C.D. CASCINE SPORTIVA / PERIGNANO CALCIO DEL 12.11.2006. Con reclamo del 29.12.07 la A.S.D. CALCISTICA A.C. CASCINE SPORTIVA adiva la Commissione Vertenze Economiche (seppure erroneamente denominata Ufficio Vertenze Economica) per ottenere dalla A.S.D.C. PERIGNANO CALCIO il risarcimento dei danni causati alla rete di recinzione del campo sportivo di Cascine di Buti in occasione della gara A.C.D. Cascine Sportiva – Perignano, disputata il 12.11.06 e valevole per il Campionato di Prima Categoria. Deduceva la reclamante che, essendo rimasta senza esito una preventiva richiesta alla Società Perignano Calcio (cui era stato trasmesso un preventivo), aveva provveduto a far riparare la rete di recinzione sopportando un costo di € 900,00 oltre I.V.A., essendo incontestabile il relativo danneggiamento, in quanto risultante da C.U. del C.R. Toscana del 16.11.2006. Chiedeva pertanto la condanna della consorella A.S.D.C. PERIGNANO al pagamento di tale importo, invocando gli artt. 14 e 49 del C.G.S. in tema di responsabilità risarcitoria della società per fatti violenti commessi dai propri tifosi in campo avverso. La Società A.S.D.C. PERIGNANO CALCIO non presentava controdeduzioni. Nella riunione dell’11.3.2008 la Commissione disponeva un’integrazione del reclamo con succinta memoria difensita che precisasse le ragioni in fatto e in diritto della pretesa risarcitoria, nonché con copia della fattura indicata nel ricorso. La reclamante si limitava a produrre la copia della fattura con nota 17.3.2008. La vertenza veniva pertanto decisa nella successiva riunione del 2.4.2008. Il reclamo della A.S.D. CALCISTICA A.C. CASCINE SPORTIVA è inammissibile. Invero, nonostante l’integrazione sollecitata con ordinanza del 11.3.2008, il reclamo è rimasto assolutamente generico, privo di motivazione e addirittura contradittorio: come tale inammissibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 33, 6° comma, anche in quanto richiamato dall’at. 50. Premessa difatti l’irrilevanza, ai fini del decidere, del mero rinvio al C.U. del C.R. Toscana (che nulla dice in relazione ai fatti occorsi) , la reclamante sembra sostenere l’avvenuto danneggiamento della rete di recinzione ad opera dei tifosi del PERIGNANO (ciò si desume dall’invocazione dell’art. 14 c.g.s.), circostanza che invece sembra doversi escludere in base agli atti ufficiali. Un’eventuale danneggamento della rete di recinzione, in realtà, potrebbe imputarsi all’eccessiva esultanza di un singolo calciatore del Perignano (Antonelli Luca, come risulta dal referto arbitrale), ma ciò non è stato neppure dedotto dalla reclamante, la quale non può che imputare a se stessa la genericità del reclamo e la totalmente omessa descrizione dei fatti occorsi (anche la fattura prodotta si riferisce a presunti danneggiamenti ad opera della tifoseria avversaria). P.Q.M. La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della A.S.D. CASCINE SPORTIVA ed ordina, per l’effetto, incamerarsi la tassa di reclamo.
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