COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare PLAY OFF 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORCHIAGINA – GRIFO CANNARA DISPUTATA IL 18.05.2008 A PALAZZO D’ASSISI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.05.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 13/06/2008
Delibera della Commissione Disciplinare
PLAY OFF 2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA TORCHIAGINA – GRIFO CANNARA DISPUTATA IL 18.05.2008 A PALAZZO
D’ASSISI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 94
DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.05.2008 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
•Per squalifica inflitta al calciatore Tomassetti Manolo per cinque giornate di gara;
•Per squalifica inflitta al calciatore Innocenzi Elia per quattro giornate di gara;
•Squalifica inflitta al calciatore D’Erasmo Stefano per quattro giornate di gara;
•Per squalifica inflitta all’allenatore Cristofani Nazzareno fino al 06.06.2008;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.08, la seguente decisione.
- SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
- NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime.
- ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara,
seppur regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
I fatti descritti dal direttore di gara sono stati sostanzialmente confermati dalla Società
reclamante durante la seduta odierna davanti a questa Commissione; tuttavia l’entità dei
comportamenti assunti dai calciatori, riconducibili in un unico, concitato, contesto, appare
ridimensionata e non si è concretizzata in nessuna seria minaccia per l’incolumità dell’arbitro. Si
ritiene pertanto di poter ridurre le sanzioni inflitte dal G.S. ai calciatori Tomassetti Manolo,
Innocenzi Elia, Marzi Gianni, D’Erasmo Stefano.
Per quanto attiene alla squalifica inflitta all’allenatore Cristofani Nazzareno fino al 6/6/2008,
questa Commissione dichiara non impugnabile la decisione del G.S. ai sensi dell’art. 45, comma 3
del Codice di Giustizia Sportiva.
p.q.m.
accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società A.S.D. Grifo Cannara e per l’effetto
riduce le squalifiche inflitte ai calciatori nei seguenti termini:
- Tomassetti Manolo 4 giornate effettive di gara;
- Innocenzi Elia 3 giornate effettive di gara;
- Marzi Gianni 3 giornate effettive di gara;
- D’Erasmo Stefano 3 giornate effettive di gara;
Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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