CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 giugno 2008 – S.S.C. Venezia S.p.a. e Arrigo Poletti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 19 giugno 2008 – S.S.C. Venezia S.p.a. e Arrigo Poletti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Dario Buzzelli Presidente del Collegio Arbitrale
Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro
Cons. Silvestro Maria Russo Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 6 maggio 2008 presso la sede dell’arbitrato in Roma
ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0415 del 10.3.2008) promosso da:
S.S.C. Venezia S.p.a., con sede in Venezia alla Via Mestrina n. 77, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. Sig. Arrigo Poletti, e il Sig. Arrigo Poletti in proprio, residente in Trento, Vicolo Cervara n. 1, rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Girardi e dal Dott. Michele Leonardi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti in Trento, alla Via Brennero 139 (fax 0461.829348);
attori
contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, F.I.G.C.), in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it);
convenuta
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
1. Con atto del 18.8.2007 il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Arrigo Poletti, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società S.S.C. Venezia S.p.A.,e la stessa S.S.C. Venezia S.p.A., per rispondere, il primo della violazione dell’art. 7, comma 3 bis CGS, vigente all’epoca dei fatti, per non aver provveduto entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 a depositare l’originale della garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta dell’importo di € 207.000,00, a favore della Lega Professionisti Serie C; e, la S.S.C. Venezia S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4 GCS vigente all’epoca dei fatti, per la violazione disciplinare ascrivibile al suo Presidente e legale rappresentante.
2. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata il 18 settembre 2007, proscioglieva da ogni addebito gli incolpati rilevando che il mancato deposito nel termine stabilito dell’originale della fideiussione bancaria doveva imputarsi ad errore scusabile determinato da cause oggettive estranee ai deferiti, dei quali andava quindi esclusa la colpevolezza. A giudizio della Commissione doveva ritenersi certo che la fideiussione richiesta era stata tempestivamente emessa dall’Istituto Bancario in data 29 giugno 2007 e che il giorno 2 luglio 2007, primo giorno utile lavorativo per le banche dopo il 29 giugno 2007, il documento era stato rilasciato alla Società di calcio che l’aveva immediatamente rimesso alla Lega.
3. Avverso tale decisione proponeva ricorso il Procuratore Federale rilevando, da un lato, che il mancato deposito della richiesta fideiussione nel perentorio termine fissato integra una violazione di carattere formale, sicchè l’adempimento tardivo costituisce ex se violazione disciplinare; dall’altro, che il ritardo dell’istituto bancario nel rilascio della fideiussione non può essere considerato alla stregua di un evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile.
Con delibera pubblicata in data 5 dicembre 2007 nel C.U. n. 54 CGF, la Corte di Giustizia Federale, II Sezione, accoglieva il ricorso del Procuratore Federale ed infliggeva al Sig. Arrigo Poletti la sanzione dell’inibizione per mesi 6 e alla società S.S.C. Venezia S.p.A. la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
4. Con atto depositato in data 10 marzo 2008, il Sig. Arrigo Poletti e la S.S.C. Venezia S.p.A., all’esito infruttuoso della procedura di conciliazione preventivamente attivata, proponevano rituale istanza di arbitrato chiedendo al Collegio adito di “annullare, per i motivi tutti e i titoli di cui in narrativa, la sanzione dell’inibizione per mesi 6 inflitta ad Arrigo Poletti nella sua qualità di Presidente di S.S.C. Venezia S.p.A. e la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflitta a S.S.C. Venezia S.p.A.”.
A sostegno delle richieste avanzate gli attori esponevano che il mancato deposito nel termine stabilito dalla normativa regolamentare dell’originale della fideiussione bancaria fosse dipeso non già da fatto doloso o colposo, bensì “da una causa di forza maggiore o, in ultima ipotesi, di caso fortuito nell’accezione del fatto del terzo costitutivo di impossibilità della prestazione e come tale causa di esonero di responsabilità da parte di chi era tenuto alla prestazione medesima”. La prova della sussistenza della causa esimente sarebbe costituita, secondo l’assunto degli istanti, dalla comunicazione del 29.6.2007 della Banca Antonveneta S.p.A. del seguente testuale tenore “Con la presente siamo a comunicarVi che in relazione all’emissione di quanto in oggetto [emissione fideiussione bancaria di € 207.000,00 per iscrizione Campionato Serie C1 2007-2008 – Società S.S.C. Venezia S.p.A.] il nostro Istituto per motivi tecnici non è riuscito a rilasciare la garanzia nei termini previsti dal regolamento (30.6.2007). A tal proposito Vi comunichiamo che la stessa sarà rilasciata dal nostro Istituto lunedì 02 luglio 2007”.
5. Con memoria depositata in data 19.3.2008 si costituiva la F.I.G.C. osservando in primo luogo che l’istanza avversaria, ove accolta, sarebbe idonea a incidere sulla posizione in classifica delle altre squadre partecipanti al campionato di C1. Dal che conseguirebbe che il presente arbitrato dovrebbe qualificarsi come pluriparte, donde la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei partecipanti al campionato di serie C1 e di procedere alla nomina del Collegio arbitrale ai sensi dell’art. 11, comma 2° del vigente Regolamento della Camera.
Nel merito, la F.I.G.C. osserva che non è in contestazione la perentorietà del termine stabilito per il deposito dell’originale della fideiussione e neppure la sanzione connessa alla violazione di tale precetto.
Non vi sarebbero quindi gli estremi dell’errore scusabile. Né, osserva ancora la F.I.G.C., la comunicazione inviata dalla Banca Antonveneta in data 29.6.2007 potrebbe integrare causa esimente da responsabilità, in quanto i problemi tecnici ivi esposti potrebbero essere derivati dalla intempestività della richiesta avanzata dalla società, ovvero dalla necessità di offrire alla Banca garanzie patrimoniali. Infine, secondo la FI.G.C., gli istanti non avrebbero dato prova della imponderabilità della situazione venutasi a determinare e, comunque, il comportamento della società e del suo Presidente non sarebbero stati improntati a diligenza, atteso che la necessità dell’adempimento era nota già da due mesi; sarebbe poi irrilevante il fatto che il termine scadesse di sabato.
In data 20 marzo 2008 gli istanti depositavano memoria di replica in ordine alla ritualità e alla natura dell’arbitrato instaurato.
6. All’udienza del 28 marzo 2008, esperito invano il tentativo di conciliazione, veniva fissato termine al 7 aprile 2008 per il deposito della motivazione del provvedimento impugnato e di memorie conclusive.
Detta motivazione veniva depositata in data 3 aprile 2008 a cura della F.I.G.C..
Entrambe le parti, nel termine loro assegnato, depositavano memorie autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
I.1. Occorre preliminarmente esaminare la questione, sollevata dalla F.I.G.C. nella memoria di costituzione, relativa alla natura pluriparte del presente arbitrato.
Eccepisce la parte convenuta che il presente arbitrato avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti di tutti i partecipanti al campionato di serie C1, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio e applicazione dell’art. 11 del Regolamento della Camera Arbitrale.
Ritiene il Collegio che l’eccezione non sia fondata.
Come è noto, la posizione del controinteressato in senso tecnico, ovvero del litisconsorte necessario, deve essere caratterizzata dall’esistenza di un interesse immediato, attuale e concreto a che la causa si concluda con un determinato esito.
Nel caso di specie, invece, le posizioni dei partecipanti al campionato di serie C1 sono connotate da interessi privi dei richiamati requisiti rispetto al presente arbitrato.
Va osservato in proposito che l’interesse delle squadre di serie C1 ad una conferma della sanzione inflitta potrebbe risultare immediato, concreto e attuale solo laddove il provvedimento disciplinare fosse stato adottato dopo la formazione della
classifica definitiva: in tal caso, infatti, esso avrebbe potuto incidere, ipoteticamente, sulla posizione di alcune squadre, e precisamente di quelle che, con la sottrazione di un punto alla S.S.C. Venezia S.p.a., avrebbero ricavato un avanzamento in classifica.
Ma è evidente che non è possibile effettuare una simile valutazione con riferimento alla fattispecie in esame, in cui la penalizzazione è stata applicata prima dell’inizio del campionato. In questo caso, infatti, gli altri partecipanti al campionato di serie C1 sono titolari non già di interessi immediati, concreti e attuali, ma di semplici aspettative collegate alla posizione di svantaggio da cui è partita la S.S.C. Venezia S.p.A..
II
II.1. Venendo al merito delle pretese avanzate dagli istanti, la questione posta all’attenzione del Collegio consiste nel valutare se le rappresentate vicende, collegate al deposito tardivo della fideiussione, integrino, con riferimento all’illecito disciplinare che in relazione a detto deposito si configura, l’elemento dell’errore scusabile, ovvero del caso fortuito o forza maggiore, e se tale elemento sia idoneo ad escludere gli effetti della violazione del precetto di cui alla richiamata norma regolamentare.
I fatti che vengono in rilievo nella presente controversia sono pacifici tra le parti e possono così riassumersi nel loro svolgimento cronologico: in data 30 giugno 2007 la società istante ha depositato presso la Lega una missiva della Banca Antonveneta con la quale veniva dichiarata l’impossibilità “per motivi tecnici” di emettere la fideiussione richiesta entro il termine fissato dal citato regolamento; con la stessa missiva la Banca comunicava che avrebbe rilasciato la fideiussione il 2 luglio 2007 (cfr. l’allegato 1 del fascicolo di parte istante); la fideiussione è stata effettivamente rilasciata con data 29 giugno 2007 ed è stata inviata via fax alla Lega in data 2 luglio 2007, pervenendo fisicamente presso gli uffici di quest’ultima in data 3 luglio 2007
(come da timbro a data F.I.G.C. non contestato dagli istanti: cfr. all. 3 al fascicolo di parte istante).
Le parti concordano inoltre nel ritenere perentorio il termine del 30 giugno 2007 di cui al C.U. 6/a del 3 maggio 2007.
Alla luce delle richiamate, obiettive, emergenze ritiene il Collegio che le pretese degli istanti non siano fondate.
La norma federale appena richiamata imponeva infatti alle società il deposito e non la mera emissione della garanzia fideiussoria entro il 30 giugno 2007, anche per l’evidente ragione che la fideiussione rileva solo nel momento in cui sia messa a disposizione del beneficiario. Tale essendo, inequivocabilmente, l’adempimento imposto dalla norma e la natura del termine per esso espressamente previsto, già noto fin dal 2 maggio 2007 – e, quindi, tale da consentire un ampio margine per la predisposizione all’adempimento tempestivo –, gli istanti non possono opporre all’inutile decorso del tempo il fatto del fideiussore, sia perché essi lo hanno prescelto e se ne sono avvalsi, accettando quindi il rischio dei suoi ritardi o inadempimenti, sia perché le indicazioni circa le ragioni del ritardo, di cui alla missiva della Banca Antonveneta già citata, si appalesano del tutto generiche e non dimostrano che il ritardo sia integralmente imputabile alla Banca medesima. Sfugge,infatti, a questo riguardo, la ragione per la quale la fideiussione, emessa sin dal 29 giugno 2007 non sia stata resa disponibile lo stesso giorno.
D’altra parte, la circostanza, segnalata dagli istanti nella memoria autorizzata, che la S.S.C. Venezia S.p.a. abbia partecipato ai play off, e non abbia pertanto saputo a quale campionato si sarebbe iscritta fino alla prima settimana di giugno 2007, non vale ad escludere la responsabilità degli istanti medesimi, in quanto essi hanno comunque avuto le restanti tre settimane di giugno per provvedere agli adempimenti imposti dalla citata norma.
Alla luce di quanto precede non è ravvisabile alcun caso fortuito ovvero alcuna causa di forza maggiore che possano giustificare la violazione della norma regolamentare: il fatto del terzo come
rappresentato dagli istanti, per le esposte ragioni, non presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e non può quindi rilevare al fine di escludere la responsabilità riconosciuta dagli organi federali.
Neppure è configurabile nella fattispecie l’istituto dell’errore scusabile, cui ha fatto riferimento la Commissione Disciplinare Nazionale, in quanto, in disparte la perfetta comprensibilità della norma, quest’ultima regolava una procedura con termini e passaggi rigorosamente scanditi (qual è appunto quella di ammissione ai campionati di calcio), con conseguente indisponibilità del termine essenziale anche da parte della Federazione.
II.2. Con la memoria autorizzata depositata in data 7 aprile 2008 gli istanti sollevano una questione di inammissibilità del deferimento di Arrigo Poletti attesa la successione di norme rispetto al tempo in cui l’illecito si è consumato.
È opinione del Collegio che la questione così sollevata sia inammissibile.
L’art. 9, comma 1°, lett. e) del regolamento della Camera impone alla parte che intende instaurare il procedimento arbitrale di far pervenire alla Camera stessa e alla controparte un’istanza contenente, tra l’altro, “l’esposizione dei fatti e delle pretese”.
Ritiene il collegio che in base alla norma richiamata, l’istanza arbitrale debba contenere elementi sufficienti a consentire al Collegio e alla controparte la precisa e specifica individuazione delle questioni e delle domande sottoposte ad arbitrato. Diversamente opinando si realizzerebbe una lesione del principio del contraddittorio, in quanto il convenuto, non essendo in condizione di conoscere tutte le pretese della parte istante, non potrebbe spiegare compiutamente le proprie difese.
Nel caso di specie l’istanza di arbitrato non fa alcuna menzione della questione relativa all’inammissibilità del deferimento del Poletti in virtù del C.G.S. nel testo vigente dopo il 1 luglio 2007, e non contiene alcuna domanda o pretesa al riguardo, rinvenendosi semplicemente nell’atto introduttivo un generico
richiamo alle memorie svolte nei precedenti gradi “per una più dettagliata esposizione delle ragioni degli incolpati” (v. istanza di arbitrato, p. 4).
La mancata, specifica, deduzione della questione de qua con le relative domande o pretese, ancorché sollevata dinanzi ai precedenti organi di giustizia sportiva, non soddisfa la condizione posta dalla richiamata norma regolamentare e vale a ingenerare nel convenuto il legittimo affidamento sull’abbandono della stessa da parte dell’istante. Ed infatti la F.I.G.C. non ha mai dedotto alcunché sul punto.
La conseguenza è che devono ritenersi inammissibili i rilievi contenuti alle pagine 7 e 8 della memoria presentata dagli istanti in data 3 aprile 2008.
III.3. Considerata la particolarità della vicenda, e visti i diversi indirizzi seguiti dagli organi di primo e secondo grado, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di difesa e di porre a carico delle stesse in egual misura le spese di funzionamento del Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione,
rigetta l’eccezione sollevata dalla F.I.G.C. con riferimento alla dedotta natura pluriparte dell’arbitrato;
rigetta le domande avanzate dalla S.S.C. Venezia S.p.a. e dal sig. Arrigo Poletti con l’istanza di arbitrato depositata in data 10.3.2008;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva;
dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera ai sensi dell’art. 20 del Regolamento e sottoscritto in numero di quattro (4) originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Dario Buzzelli Presidente
F.to Maurizio Benincasa Arbitro
F.to Silvestro Maria Russo Arbitro