F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 114/CGF – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 6) RICORSO DEL SIG. DELLA PINA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO MINORE DELLA PINNA EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI MASSESE/MODENA DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 5.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 114/CGF – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 6) RICORSO DEL SIG. DELLA PINA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO MINORE DELLA PINNA EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI MASSESE/MODENA DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 5.2.2008) Con comunicazione dell’8.2.2008, i Sigg. Giovanni Della Pina e Caterina Bonfigli, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Edoardo Della Pina, presentavano reclamo con procedura ordinaria avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa con Com. Uff. n. 27 del 5.2.2008 presso il Settore Giovanile e Scolastico, per effetto del quale il calciatore Edoardo Della Pina, in occasione della gara Massese/Modena disputata a Massa il 3.2.2008, era stata comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive in quanto aveva ripetutamente insultato l’arbitro e per aver reiterato tale comportamento nei confronti della terna arbitrale alla fine della partita, nonché per aver gettato a terra, dopo l’espulsione, la fascia di capitano della squadra. Adducevano i genitori che il comportamento del ragazzo era stato determinato dalla tensione generale che si era creata durante lo svolgimento della gara ed in ragione della discutibilità della decisione arbitrale. Eccepivano altresì che trattandosi di un ragazzo di appena sedici anni l’aggressività manifestata dall’arbitro nei suoi confronti aveva scatenato l’indignazione ben comprensibile nel carattere in via di formazione in un adolescente e, sulla base delle suddette prospettazioni, ritenevano la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione. La decisione deve essere confermata. Nella fattispecie si configurano infatti gli estremi di cui all’art.19 n.4 lett. b) C.G.S. in ragione del comportamento del ragazzo nel corso della gara che ha posti in essere una condotta gravemente antisportiva, peraltro rafforzata dalla gravità del comportamento simbolico del “gettare la fascia di capitano a terra”, proprio da parte di colui il quale, a maggior ragione è tenuto a “dare buon esempio” ai compagni di squadra, fermo restando che, in ogni caso, avrebbe dovuto contenere la contestata condotta ingiuriosa ed antisportiva. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Della Pina Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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