F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 183/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’ A.S.D. QUADRIFOGLIGIO’ PONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 22.2.2009 INFLITTA AL CALCIATORE PAPPAGALLO ETTORE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 183/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 4) RICORSO DELL’ A.S.D. QUADRIFOGLIGIO’ PONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 22.2.2009 INFLITTA AL CALCIATORE PAPPAGALLO ETTORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. 95 del 2.5.2008) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 74 del 28.2.2008), squalificava fino al 22.8.2010 il giocatore Pappagallo Ettore della società Quadrifogligiò Ponticelli perché “a fine gara al rientro negli spogliatoi, colpiva l’arbitro con un calcio ad un polpaccio, procurandogli dolore”. La Commissione Disciplinare Territoriale (Com. Uff. n. 95 del 2.5.2008) in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società, riduceva la suddetta squalifica a tutto il 22.8.2009, udito l’arbitro e considerato che questo “pur confermando quanto asserito nel referto circa la paternità del calcio attribuita al calciatore, ha descritto l’episodio e le sue conseguenze in maniera meno grave rispetto a quanto narrato nel referto”. La società Quadrifogligiò Ponticelli col ricorso in esame, indirizzato alla “Commissione d’Appello Federale” lamenta che la Commissione Disciplinare Territoriale abbia ammesso ad audizione solo l’arbitro (il quale peraltro ha oralmente ridimensionato la originaria gravità del fatto descritta nel referto) e non anche i Commissari F.I.G.C. presenti sul luogo di gara ed il signor Nocerino Pasquale, (il quale si era autoaccusato di aver sferrato il calcio) e lamenta che la suddetta Commissione abbia deciso una diminuzione, non richiesta, della squalifica anziché il completo proscioglimento del tesserato. Conclusivamente la reclamante chiede l’audizione della stessa e dei suoi tesserati, attori degli episodi descritti e chiede che il suddetto Pappagallo venga riabilitato. All’odierna udienza è intervenuto il Presidente della società Quadrifogligiò Ponticelli, il quale ha brevemente reiterato i motivi del ricorso, Il Collegio rileva l’ inammissibilità del reclamo in esame, considerato che la Corte di Giustizia Federale, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del vigente C.G.S., è competente a giudicare in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, ove invece sono intervenute decisioni assunte solamente da Giudici Territoriali. Dunque non è ipotizzabile, in questi casi, la competenza della Corte di giustizia federale, come giudice di terzo grado. La Corte, peraltro, è competente (quale unico giudice federale) a pronunciarsi nei procedimenti per revisione e revocazione (cfr. anche art. 39 C.G.S.). Nel caso in esame, anche ove si voglia invocare l’applicabilità della citata norma, non si verterebbe in tema di revisione, atteso che non si tratta di dare un giudizio in base a nuove prove sopravve nute o scoperte. Qualora, poi, si voglia intendere il reclamo come istanza di revocazione, il Collegio rileva che non ricorrerebbero nella specie i motivi di carattere eccezionale solo in presenza dei quali il detto istituto è ammesso. In particolare, non sarebbe invocabile il caso dell’errore di fatto contemplato dall’art. 1 lett. e) del citato art. 39. Infatti, la Commissione disciplinare territoriale ha esaminato tutti i fatti attinenti allo svolgimento della gara del 23.1.2008 (ivi compresa la dichiarazione del signor Noverino Pasquale) e li ha valutati, secondo il suo apprezzamento logico-giuridico, come idonei a far maturare il giudizio finale di riduzione della squalifica comminata. Consegue la pronuncia di inammissibilità del reclamo.- Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Quadrifigligiò Ponticelli di Napoli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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