F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 183/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF DEL 24 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’ A.C. POGLIANO 1950 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VITTUONE/POGLIANO DEL 13.4.2008 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE GIRONE H – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 42 del 2.5.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 183/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF DEL 24 GIUGNO 2008
1) RICORSO DELL’ A.C. POGLIANO 1950 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VITTUONE/POGLIANO DEL 13.4.2008 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE GIRONE H - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 42 del 2.5.2008)
L’A.C. Pogliano 1950 ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia di cui al Com. Uff. n. 42 del 2.5.2008 relativa alla gara Vittuone/A.C. Pogliano 1950, Giovanissimi Regionali, disputatasi il 13.4.2008. Con tale provvedimento la detta Commissione confermava le statuizioni del Giudice Sportivo che aveva squalificato l’allenatore Davide Croce, il massaggiatore Andrea Castegnaro e l’assistente Salvatore Macrina, fino al 16.10.2008, infliggendo altresì alla Società poglianese l’ammenda di € 200,00. Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale portata dall’art. 31 del detto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ne occupa l’A.C. Pogliano 1950 si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio, determinando in tal modo l’inammissibilità del proposto gravame e l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Pogliano 1950 di Pogliano Milanese (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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