F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 177/CGF – RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 240/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 2) RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39 DEL C.G.S. AZZATE CALCIO MORNAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FULGOR CARDANO /AZZATE C. MORNAGO DEL 9.3.2008 (Com. Uff. 38 del 3.4.2008 e Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 47/CDN del 18.4.2008).
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 177/CGF – RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 240/CGF DEL 23 GIUGNO 2008
2) RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39 DEL C.G.S. AZZATE CALCIO MORNAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FULGOR CARDANO /AZZATE C. MORNAGO DEL 9.3.2008
(Com. Uff. 38 del 3.4.2008 e Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. 47/CDN del 18.4.2008).
L’Azzate Calcio Mornago ha impugnato per revocazione davanti a questa Corte la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 47 del 18.4.2008) che, a conferma di quanto già deliberato dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia (Com. Uff. n. 38 del 3.4.2008), rigettava la sua richiesta di ritenere la gara del Campionato di Promozione Lombardo Azzate Mornago/Fulgor Cardano del 9.3.2008, viziata dall’avvenuta partecipazione nelle fila della Fulgor Cardano, del calciatore Oldrini Davide in posizione irregolare perché squalificato, applicando di conseguenza all’avversaria la punizione sportiva prevista dall’art. 17, comma 1 C.G.S.. Assume che la decisione gravata sarebbe inficiata da “errore di fatto nell’esame della vicenda” che, ex art. 39 lett. e) C.G.S. ne legittimerebbe la revocazione, in quanto l’ultimo giudice, come comproverebbe la documentazione prodotta a sostegno dell’istanza, avrebbe omesso di rilevare come l’Oldrini Davide, colpito sempre per recidività in ammonizioni, da tre distinti provvedimenti di squalifica per una giornata di gara (Com. Uff. n. 41 del 4.5.2007, n. 44 del 24.5.2008 e n. 25 del 20.12.2007) ne avrebbe scontate soltanto due (in occasione delle gare Modenese/Fulgor del 16.9.2007 e Fulgor/Guanzanese del 23.12.2007) così mantenendo il suo “status” di irregolare in tutti gli incontri, compreso ovviamente quello oggetto dell’originario reclamo, in cui risultava essere stato utilizzato. Il ricorso non può essere ammesso perché difetta dell’invocata causa di revocazione. Il “vulnus” all’intangibilità del giudicato è consentito da già mentovato art. 39 C.G.S. solo in alcuni casi specificamente e tassativamente elencati, tra i quali quello – l’essere incorso, l’organo giudicante che ha emesso la decisione impugnata, in un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa – ritenuto sussistente dalla ricorrente. Ovviamente, quando il legislatore federale parla di “atti e documenti di causa”, si riferisce a quelli costituenti il pacchetto probatorio del procedimento già concluso con la decisione impugnata. Nella specie, posto che l’errore segnalato consisteva nel non aver rilevato come l’Oldrini non avesse ancora espiato una delle tre giornate di squalifica inflittegli, è incontestabile che tale circostanza poteva essere inequivocabilmente provata solo attraverso una specifica documentazione (produzione delle distinte dei calciatori utilizzati dalla Fulgor Cardano in tutte le partite del Campionato di Promozione Piemontese 2007/2008) che nel giudiziose precedente mancava vuoi per negligenza dell’attuale ricorrente (che vi ha in qualche modo ovviato solo tardivamente in questa sede di revocazione), vuoi per inerzia dello stesso giudicante che avrebbe potuto assumere iniziative disponendo apposite indagini. Mancava, quindi, perché ne difettavano i presupposti, la possibilità di quell’errore di fatto posto a base dell’istanza di revocazione che va, di conseguenza e come già detto, dichiarata inammissibile. Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ai sensi dell’art. 39 del C.G.S. come sopra proposto dal C.G.S. Azzate Calcio Mornago di Azzate (Varese) e rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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