F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 167/CGF – RIUNIONE DEL 24 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 238/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELLA S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5/DOMUS BRESSO DEL 29.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – com. Uff. n. 584 dell’1.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 167/CGF – RIUNIONE DEL 24 APRILE 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 238/CGF DEL 23 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELLA S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5/DOMUS BRESSO DEL 29.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – com. Uff. n. 584 dell’1.4.2008) La S.C. Domus Bresso, con atto del 2.4.2008, ha proposto ricorso avverso la decisione in merito alla gara Bergamo Calcio a 5/Domus Bresso del 29.3.2008, assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5 nella seduta del 31.3.2008 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 584 dell’ 1.4.2008, con la quale tale Giudice ha comminato alla società ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, prevista dall’art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S., per aver schierato, in occasione dell’incontro in oggetto, il calciatore Grasta Biagio Luca che era in posizione irregolare in quanto, squalificato per una giornata effettiva di gara con Com. Uff. n. 404 del 30.1.2008, nelle giornate successive di svolgimento del relativo campionato (ivi compresa quella in oggetto) è risultato sempre essere stato incluso nella distinta dei giocatori presentata all’arbitro. L’appellante fa valere due motivi di ricorso, uno a carattere procedurale, l’altro nel merito. Con il primo afferma di non aver mai ricevuto”nessun avviso né via raccomandata, né via e-mail, né via fax” circa la documentazione presentata dalla A.S. Bergamo Calcio a 5 in occasione del reclamo da questa esperito davanti al Giudice Sportivo. Con il secondo, sostiene che la posizione del calciatore Grasta era regolare: secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, l’atleta era stato espulso per doppia ammonizione durante la partita Domus Bresso/Real Cornaredo del 26.1.2008, quindi automaticamente squalificato per una giornata di gara ai sensi dell’art. 45, c. 2, e 19, c. 10, C.G.S.; tale squalifica era risultata, per i soli effetti di cui all’art. 22, comma 11, C.G.S, dal Com. Uff. n. 404 del 30.1.2008 del Giudice Sportivo, e dovendo in pari data la società stessa giocare una partita di recupero del campionato di pertinenza, il calciatore Grasta non aveva partecipato a tale gara, con l’effetto di scontare la squalifica ai sensi dell’art. 22, c. 4, C.G.S.. La Corte ritiene che il gravame sia privo di fondamento. Con riguardo al primo motivo, infatti, è agli atti acquisiti al presente giudizio la documentazione prodotta dalla A.S. Bergamo Calcio a 5 dalla quale si evince non solo il contestuale invio da parte di detta Associazione all’attuale ricorrente del reclamo presentato dalla Associazione stessa al Giudice Sportivo, ma anche l’avvenuta ricezione da parte della Domus Bresso del reclamo in questione secondo l’attestazione automaticamente rilasciata dall’apparecchio per la trasmissione via fax, ove risulta la perfetta corrispondenza tra il numero di utenza della Domus Bresso e il numero del destinatario della comunicazione segnato sull’attestazione medesima. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso, per altro verso, osta la corretta lettura che deve essere fornita delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva pure richiamate dal ricorso della società appellante, e che, con particolare riguardo a quella di cui all’art. 45, comma 2, impone di ritenere, come risulta in modo chiaro dal testo della norma considerata, specificamente applicabile tale disposizione ai soli campionati in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Anzi, proprio il distinto ambito di riferimento della disposizione citata rispetto a quella che deve invece essere applicata nella controversia de qua, cioè l’art. 19, comma 10, induce a trarre dal confronto tra le due disposizioni gli elementi che valgono a differenziare la disciplina da esse rispettivamente disposta, nel senso che mentre nel testo dell’art. 45 l’utilizzo dell’avverbio “automaticamente“ vale effettivamente a produrre l’effetto sostenuto nel ricorso, cioè l’applicazione senza declaratoria del Giudice della squalifica per una giornata all’atleta che è stato espulso nel corso di una gara, nel testo dell’art. 19 lo stesso avverbio è utilizzato invece per indicare il minino edittale della sanzione che deve essere pronunciata da parte del Giudice Sportivo a carico dell’atleta per il medesimo evento, in quanto è espressamente previsto il potere del giudice stesso di aggravare, in relazione alla specificità del caso concreto, la sanzione da irrogare. In altri termini, la pronuncia del Giudice Sportivo risultante dal Com. Uff. unicamente nel caso disciplinato dall’art. 45 è da ritenere abbia valore solo ricognitivo, e il Comunicato stesso mera portata notiziale, mentre nel caso disciplinato dall’art. 19 la pronuncia del Giudice Sportivo ha valore pienamente costitutivo dell’effetto sanzionatorio, e il Com. Uff. portata determinante la decorrenza della sanzione concretamente comminata, decorrenza che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, è stabilita a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato stesso. Pertanto, la errata applicazione della norma rilevante per la specifica fattispecie da parte della attuale ricorrente, concretata nella partecipazione del calciatore Grasta a tutte le gare ufficiali che hanno avuto luogo a partire dalla data di giuridica decorrenza della sanzione sportiva, ha prodotto l’effetto che la squalifica comminata al calciatore stesso non è stata scontata. Per questi motivi, la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.C. Domus Bresso di Bresso (Milano) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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