F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 131/CGF – RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 228/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VULLO SALVATORE SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/BENEVENTO DEL 17.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 131/CGF – RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 228/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 2) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VULLO SALVATORE SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/BENEVENTO DEL 17.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Real Marcianise Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 134 del 19.2.2008 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/2 Real Marcianise/Benevento, veniva inflitta all’allenatore della ricorrente signor Vullo Salvatore la squalifica per due giornate per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione a precedenti pronunce di questa Corte di Giustizia Federale, deducendo, quali motivi d’impugnazione, il comportamento meramente irriguardoso ma non offensivo dell’allenatore Vullo, concretatosi in una semplice protesta per una decisione tecnica assunta dall’arbitro, nonché l’assenza di precedenti di alcun genere in capo allo stesso allenatore. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il comportamento offensivo nei riguardi dell’arbitro risulta dal referto dello stesso, mentre la pretesa mera condotta irriguardosa dell’allenatore resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti citati nel ricorso, relativi a casi di atteggiamento irriguardoso (che hanno comportato la squalifica per una giornata) o offensivo (con squalifica di due giornate, come del resto è avvenuto nel caso in esame). Per questi motivi, la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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