F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 131/CGF – RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 228/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LECCO/NOVARA DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 131/CGF – RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 228/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LECCO/NOVARA DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008) La società Calcio Lecco 1912 S.p.A., ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008 con il quale, in relazione alla gara della 6a giornata di ritorno del Campionato di Calcio Serie C1 – Girone A - Lecco/Novara del 10.2.2008, veniva confermato il risultato della gara acquisito in campo (Lecco 2 – Novara 3). La società Calcio Lecco 1912 aveva presentato reclamo ai sensi dell’art. 29/4 C.G.S. chiedendo la ripetizione della gara in quanto al minuto 8° del secondo tempo il calciatore del Novara n. 10 Amore Enrico Maria, veniva sostituito dal numero15 Morganti Paolo, iscritto però nella lista con il numero 16, fondando il proprio gravame sulla base dell’art.17, comma 4, C.G.S. in quanto la non coincidenza tra il numero concretamente indossato e quello risultante dalla lista arbitrale avrebbe determinato una violazione influente sulla regolarità della gara, che, a suo dire si sarebbe dovuta ripetere. Il Giudice Sportivo, dopo aver disposto ed acquisito un supplemento di referto arbitrale ed in decisione del reclamo proposto dalla società odierna appellante, rigettava il reclamo in considerazione del fatto che “l’erronea indicazione di maglia dei due calciatori, comunque inseriti in distinta, avrebbe comportato la violazione di adempimenti formali sanzionata dall’art.17/6 lett. c) C.G.S.” (decisione Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008). La società appellante impugnava la citata decisione del Giudice Sportivo, deducendo, quali motivi d’appello, il configurarsi di circostanze di fatto la cui imprevedibilità avrebbe inevitabilmente influito sul regolare svolgimento della gara ex art. 17 comma 4 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà e correttezza, sanzionabile con la ripetizione della gara stessa; evidenziava altresì l’illogicità della decisione laddove, pur qualificando il fatto alla stregua di un inadempimento formale, non avrebbe applicato le sanzioni a società, dirigente accompagnatori e calciatori. In data 28.2.2008 la società Novara Calcio S.p.A., avversaria del Lecco nella partita vittoriosa oggetto del reclamo del Lecco, presentava controdeduzioni per la conferma dell’impugnata decisione n.134/2008 del Giudice Sportivo in quanto il fatto oggetto del giudizio integrerebbe un mero errore materiale inidoneo ad essere sanzionato con la ripetizione della gara, tesi che sarebbe supportata in tal senso da precedenti della Corte Federale. Ritiene la Corte, esaminati gli atti e documenti e dopo la discussione del ricorso alla riunione del 28.2.2008, che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare la decisione impugnata. Invero non si ritiene che la fattispecie contestata, in relazione alla concreta dinamica dei fatti, non si configuri quale violazione tecnica sanzionabile ai sensi dell’art.17 comma 4 C.G.S. in quanto i due calciatori suindicati risultavano iscritti regolarmente nella distinta consegnata all’arbitro, che li aveva preventivamente identificati, e avevano diritto a partecipare alla gara, fatti in realtà incontestati dall’appellante medesimo. D’altra parte non risultano provati i supposti atti o comportamenti sleali o scorretti ascritti da parte appellante ai tesserati della società Novara calcio. Deve ritenersi che l’episodio contestato in realtà non sia configurabile nemmeno alla stregua di un inadempimento formale, che di per sé è comunque inidoneo a rimettere in discussione la regolarità della gara anche in conformità a precedenti di giustizia sportiva (tra gli altri decisione C.A.F., Com. Uff. n. 30 del 19.1.2006), quanto piuttosto di un errore materiale dovuto ad uno scambio di maglie sulla cui colpevolezza dei tesserati della società Novara calcio nessun elemento di prova è stato introdotto dal reclamante. La decisione impugnata deve, pertanto ritenersi immune da vizi anche laddove si prospetta dall’appellante illogicità della motivazione tra qualificazione del fatto quale inadempimento formale e sua sanzionabilità ex art. 17 comma 6 lett. c) e mero rigetto del reclamo senza l’irrogazione di sanzioni per la società avversaria ed i suoi tesserati. In realtà il Giudice Sportivo ha solo prospettato, in linea teorica e in un obiter dictum, che “ove accertata” l’erronea indicazione del numero di maglia di due calciatori comunque inseriti nella distinta arbitrale sia ravvisabile soltanto un inadempimento formale sanzionabile unicamente ai sensi dell’art.17 comma 6 lett. c). Nel caso di specie in realtà anche il Giudice Sportivo ha riconosciuto l’insussistenza di qualsiasi inadempimento a carico della società avversaria. Peraltro la domanda del reclamante è sempre stata limitata alla richiesta di ripetizione della gara. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.r.l. di Lecco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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