F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 139/CGF – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’ASSOCIAZIONE CALCIO MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL MEDICO SOCIALE DR. VINCENZO MUOLO E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONOPOLI/MARCIANISE DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 130/C del 12.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 139/CGF – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231/CGF DEL 20 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’ASSOCIAZIONE CALCIO MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL MEDICO SOCIALE DR. VINCENZO MUOLO E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONOPOLI/MARCIANISE DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 130/C del 12.2.2008) La società Calcio Monopoli reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, con decisione di cui al Com. Uff. n. 130/C del 12.2.2008, ha squalificato per sei giornate effettive di gara il medico della squadra Vincenzo Muolo. Questi infatti, al termine della partita disputata il 10.2.2008 contro il Marcianise, tentava di aggredire l'arbitro, venendo bloccato grazie all’intervento di due poliziotti. Nello stesso reclamo, la società Monopoli ricorre anche avverso l'ammenda di € 2.000,00 che il Giudice Sportivo ha comminato con provvedimento pubblicato nello stesso Com. Uff., sanzionando il comportamento aggressivo di un gruppo di tifosi che, all'uscita dello stadio, avevano offeso la terna arbitrale e sputato contro l'automobile dell'arbitro. Nel proprio reclamo, la società contesta che il medico abbia voluto aggredire l'arbitro, sostenendo anche che la frase riportata nel referto non possa configurarsi come un insulto, ma debba esser derubricata a espressione irriguardosa. Quanto all'ammenda inflitta, la società reclamante rileva imprecisioni nella descrizione dei fatti contenuta nel referto. In particolare rileva incongruenze cronologiche e topografiche, e richiede di conseguenza una riduzione dell'ammenda. La Corte osserva quanto ad entrambi i vizi lamentati che la ricorrente offre una valutazione dei fatti del tutto “domestica” contrastante con i documenti ufficiali di gara, che monolitica giurisprudenza sportiva, considera assistiti da fede privilegiata. Pertanto difettando ogni prova contraria non può dubitarsi circa l’effettivo svolgersi degli eventi così come rappresentati dall’ufficiale di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Associazione Calcio Monopoli S.r.l. di Monopoli (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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