F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CDN del 17.07.2008 (275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE CASTELLONE (dirigente SSC Giugliano Srl), GIUSEPPE POZIELLO, ANIELLO RONGA E ANTONIO MUSELLA (calciatori SSC Giugliano Srl), GIUSEPPE MATTERA, CIRO IMPAGLIAZZO E ISIDORO DI MEGLIO (calciatori ASD Ischia Isolaverde) E DELLE SOCIETA’ SSC GIUGLIANO Srl E ASD ISCHIA ISOLAVERDE (nota n. 3762/621 pf07-08/SP/en del 27.3.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CDN del 17.07.2008 (275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE CASTELLONE (dirigente SSC Giugliano Srl), GIUSEPPE POZIELLO, ANIELLO RONGA E ANTONIO MUSELLA (calciatori SSC Giugliano Srl), GIUSEPPE MATTERA, CIRO IMPAGLIAZZO E ISIDORO DI MEGLIO (calciatori ASD Ischia Isolaverde) E DELLE SOCIETA’ SSC GIUGLIANO Srl E ASD ISCHIA ISOLAVERDE (nota n. 3762/621 pf07-08/SP/en del 27.3.2008) Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 27.3.2008 nei confronti di: Giuseppe Poziello, Aniello Ronga e Antonio Musella (calciatori SSC Giugliano Srl) della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione all’art. 3, comma 1 e art. 12 comma 7 CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, cosi come descritto nella parte motiva del deferimento, tenendo un comportamento violento i primi due contro il calciatore dell’Ischia Isolaverde Giovanni Caldore, il terzo contro i calciatori, sempre dell’Ischia Isolaverde, Antonio Coppetta e Ciro Impagliazzo e per avere così posto in essere comportamenti idonei a costituire incitamento alla violenza da parte del pubblico presente; Giuseppe Mattera, Ciro Impagliazzo (calciatori della Società ASD Ischia Isolaverde) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione all’art. 3, comma 1 e art. 12 comma 7 CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, cosi come descritto nella parte motiva del deferimento, tenendo un comportamento violento contro il calciatore del Giugliano Antonio Musella e per aver così posto in essere comportamenti idonei a costituire incitamento alla violenza da parte del pubblico presente; ASD Ischia Isolaverde per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 e 12 comma 5 CGS, per le violazioni addebitate ai propri tesserati. ritenuto che all’inizio del dibattimento i deferiti, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione ai calciatori Giuseppe Poziello, Aniello Ronga, Antonio Musella, Giuseppe Mattera e Ciro Impagliazzo della squalifica per 2 (due) giornate e l’ammenda di € 3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00) alla Società ASD Ischia Isolaverde. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. La CD Nazionale dispone il prosieguo del procedimento nei confronti di Raffaele Castellone, Isidoro Di Meglio e della Società SSC Giugliano Srl e al relativo esito si riserva la decisione.
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