F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 04 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 21 luglio 2008 3) RECLAMO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 10.000,00 “PER NON AVER IMPEDITO, AL TERMINE DELLA GARA, L’INGRESSO NEI LOCALI ADIBITI AGLI SPOGLIATOI DI NUMEROSE PERSONE NON AUTORIZZATE, UNA DELLE QUALI CONTESTAVA PLATEALMENTE L’OPERATO ARBITRALE CON ESPRESSIONI INGIURIOSE”; AMMENDA DI € 4.000,00 “PER AVERE SUOI SOSTENITORI, AL 30° DEL SECONDO TEMPO, LANCIATO SUL TERRENO DI GIUOCO UNA BOTTIGLIETTA IN PLASTICA; ENTITÀ DELLA SANZIONE ATTENUATA EX ART. 13 COMMA 1 LETTERE B) ED E) E COMMA 2 C.G.S. PER AVERE LA SOCIETÀ CONCRETAMENTE OPERATO CON LE FORZE DELL’ORDINE A FINI PREVENTIVI; RECIDIVA”; SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. TREOSSI FIORENZO; INFLITTE SEGUITO GARA CESENA/ASCOLI DEL 21.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 225 del 25.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 04 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 21 luglio 2008 3) RECLAMO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 10.000,00 “PER NON AVER IMPEDITO, AL TERMINE DELLA GARA, L’INGRESSO NEI LOCALI ADIBITI AGLI SPOGLIATOI DI NUMEROSE PERSONE NON AUTORIZZATE, UNA DELLE QUALI CONTESTAVA PLATEALMENTE L’OPERATO ARBITRALE CON ESPRESSIONI INGIURIOSE”; AMMENDA DI € 4.000,00 “PER AVERE SUOI SOSTENITORI, AL 30° DEL SECONDO TEMPO, LANCIATO SUL TERRENO DI GIUOCO UNA BOTTIGLIETTA IN PLASTICA; ENTITÀ DELLA SANZIONE ATTENUATA EX ART. 13 COMMA 1 LETTERE B) ED E) E COMMA 2 C.G.S. PER AVERE LA SOCIETÀ CONCRETAMENTE OPERATO CON LE FORZE DELL’ORDINE A FINI PREVENTIVI; RECIDIVA”; SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. TREOSSI FIORENZO; INFLITTE SEGUITO GARA CESENA/ASCOLI DEL 21.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 225 del 25.3.2008) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 225 del 25.3.2008, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto all’A.C. Cesena S.p.A. l’ammenda di € 10.000,00 “per non avere impedito al termine della gara l’ingresso nei locali adibiti agli spogliatoi di numerose persone non autorizzate, una delle quali contestava platealmente l’operato arbitrale con espressioni ingiuriose”, l’ammenda di € 4.000,00” per avere suoi sostenitori, al 30’ del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi; recidiva” e la squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Fiorenzo Treossi. Avverso le decisioni del Giudice di prime cure, la società ha interposto un solo ed unico reclamo per così dire “cumulativo” avverso le tre sanzioni, all’uopo deducendo, l’abnormità delle sanzioni stesse e chiedendo una riduzione per tutte. Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in diritto. Vale, anzitutto, premettere, che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, esattamente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro e del collaboratore della Procura Federale, assistiti, com’è noto, da fede privilegiata. In particolare: a) Per ciò che attiene all’ammenda di € 10.000,00 viene sminuita e sconfessata la circostanza che all’interno degli spogliatoi, a fine partita, vi fossero una decina di persone non autorizzate. Tra questi vi era sicuramente l’ex presidente dell’A.C. Cesena, Edmeo Lugaresi, attualmente Presidente onorario della società, il quale avrebbe, a giudizio della difesa della società romagnola, farfugliato frasi senza senso non dirette con esattezza a nessuno degli astanti. La difesa fonda la propria tesi sul rapporto del rappresentante della Procura Federale, il quale avvalorerebbe tale circostanza, basandosi proprio sulle peculiarità del detto Presidente, spesso fatto oggetto della satira sportiva. Tale lettura del rapporto della Procura Federale, però, non tiene conto di alcuni elementi determinanti che hanno indotto il Giudice di prime cure a comminare l’ammenda oggi impugnata. La Procura conferma la circostanza di grida a fine partita, di circa 50 persone che rientravano negli spogliatoi e il fatto che il Lugaresi sarebbe entrato grazie alla condiscendenza di uno steward. Tale ricostruzione dà l’idea di un quadro di caos, certamente non auspicabile all’interno degli spogliatoi, a fine gara, nel momento cioè in cui gli animi sono più accesi e lo stress psico- fisico raggiunge i livelli più alti. Il rapporto della Procura Federale, pertanto, presenta molti più punti di contatto con la relazione arbitrale di quanti la difesa voglia far credere. Appare, pertanto, confermata la relazione dell’arbitro, il quale ha fotografato in modo più netto la situazione, descrivendo per lo meno una decina di persone non autorizzate e non in distinta che a fine partita hanno dato luogo ad un parapiglia all’interno degli spogliatoi con i calciatori dell’Ascoli. Il Treossi e il Lelli prontamente intervenivano per riportare la calma, ma ciò non impediva al presidente onorario della società, entrato senza autorizzazione negli spogliatoi, di rivolgersi all’arbitro con far minaccioso gridandogli “sei un bastardo, sei un venduto , ti spacco la faccia”. Ora, al di là della persona coinvolta, rimane il comportamento omissivo della società per non aver impedito che persone non autorizzate si introducessero negli spogliatoi a fine partita. Va rigettata, pertanto, la richiesta di riduzione dell’ammontare dell’ammenda da € 10.000,00 ad € 3.000,00 e confermata la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00. b) In merito all’ammenda di € 4.000,00 per aver lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco, occorre ribadire che il giudice di prime cure ha già tenuto conto del fatto che la stessa non ha colpito il portiere dell’Ascoli. E’ stata applicata anche l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1 lett. b) ed e) e secondo comma, in quanto la società si è attivata per prevenire fatti simili. Pur tuttavia pesa sul giudizio il fatto che trattasi di recidiva. Infatti ben quattro episodi similari sono stati contestati al Cesena in questo campionato e tale situazione incide inevitabilmente sulla conferma della sanzione che va conferma ta in € 4.000.00. c) Anche per ciò che attiene alla squalifica per due giornate effettive inflitta al dirigente accompagnatore dell’A.C. Cesena, Fiorenzo Treossi, questa Corte ritiene di confermare il giudizio espresso in prime cure, atteso l’atteggiamento irriguardoso ed oltraggioso avuto dallo stesso nei confronti dell’arbitro. “Devi fischiare anche per noi. Non potete fare sempre quel cazzo che volete!” è frase vagamente minatoria che non lascia adito a dubbi sulla natura del gesto. Anche i precedenti richiamati dalla difesa in sede di reclamo non sembrano pertinenti, in quanto ad esempio il caso del calciatore Dossena sembra essere stato meno invasivo, anche come contesto, rispetto a quello ci occupa. Oltre tutto anche su tale fattispecie incide la recidiva (Cesena /Lecce del 5.12.2007). Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Cesena S.p.A. di Cesena e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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