F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 13 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 29 luglio 2008 1) RICORSO DELL’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO SEGUITO GARA CISCO CALCIO ROMA /BENEVENTO DEL 29.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 121/C del 29.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 13 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 29 luglio 2008
1) RICORSO DELL’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO SEGUITO GARA CISCO CALCIO ROMA /BENEVENTO DEL 29.1.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 121/C del 29.1.2008)
La A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. ha presentato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 121/C del 29.1.2008 relativa alla sanzione inflitta al calciatore Di Canio Paolo. Il reclamo, diretto a ottenere in via principale l’annullamento della sanzione inflitta al calciatore Paolo Di Canio o, in subordine, la riduzione della squalifica da 3 a 2 gare effettive, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che il reclamo è completamente infondato. Infatti, nel reclamo si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal referto arbitrale in ordine al comportamento del calciatore Paolo Di Canio. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale, che, oltre tutto nel caso di specie, è preciso e circostanziato, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al calciatore Di Canio si siano svolti in modo diverso da come risultano dal referto (la società reclamante tenta di accreditare la versione che il comportamento ingiurioso sarebbe stato tenuto verso altro calciatore della stessa società, Bogdanovic Danjel, e non già nei confronti dell’arbitro). Non vi è neanche materia per una riduzione della squalifica da 3 a 2 gare effettive in quanto il comportamento del calciatore Di Canio è ancora più grave se si considera che è il capitano della squadra e (sono parole dello stesso reclamo) è il leader della stessa e ha carattere di spiccata personalità. Per queste ragioni il comportamento del calciatore Di Canio appare ancora di più stigmatizzabile da ogni punto di vista. Il rigetto del reclamo comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell’A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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