F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 13 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 29 luglio 2008 2) RICORSO DELLA S.S.C. VENEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. D’ADDERIO FULVIO SEGUITO GARA SASSUOLO/VENEZIA DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 13 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 29 luglio 2008 2) RICORSO DELLA S.S.C. VENEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. D’ADDERIO FULVIO SEGUITO GARA SASSUOLO/VENEZIA DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.2008) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Venezia Calcio S.p.A, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 125/C del 5.2.2008 con il quale, in relazione alla gara della 5a giornata di ritorno del Campionato di Calcio Serie C1 – Girone A - Sassuolo/Venezia del 3.2.2008, veniva inflitta all’allenatore D’Adderio Fulvio la sanzione della squalifica per 2 gare effettive per “comportamento offensivo verso l’arbitro (espulso)”. La società appellante eccepiva l’incongruità della squalifica, deducendo, con diversi motivi di impugnativa, la non offensività della condotta posta in essere dall’allenatore D’Adderio, in considerazione delle particolari connotazioni della gara (importanza ai fini della classifica), del concreto svolgimento della direzione dell’incontro, nonché ai contenuti e alle modalità di pronunciamento della frase proferita che sarebbe da ascrivere più ad un richiamo che ad una offesa. La società ricorrente, pertanto, richiedeva la riduzione della squalifica comminata al proprio tecnico. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare gli addebiti esposti nel referto arbitrale, che, sulla base della consolidata giurisprudenza sportiva, costituisce fonte di prova privilegiata. Quanto alla misura della sanzione, la stessa deve ritenersi congrua, sia in relazione al contenuto delle espressioni usate dal D’Adderio, sia con riferimento all’atteggiamento da questi tenuto neri confronti dell’Arbitro. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Venezia di Venezia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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